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I requisiti affinché un fabbricato possa essere definito rurale sono indicati dall’art. 9, D.L. n. 557/1993, con il quale è stato istituito il catasto dei fabbricati.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, solo a seguito dell’iscrizione al catasto si ha la cristallizzazione della ruralità del fabbricato e, conseguentemente, il diritto a beneficiare, da quel momento, delle agevolazioni riservate a tale categoria di immobili.
Con l’istituzione del catasto dei fabbricati, sorse la necessità di catalogare correttamente quegli immobili che avevano i requisiti di ruralità:
Per tale ragione, l’art. 7, comma 2-bis, D.L. n. 70/2011, aveva stabilito che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i soggetti interessati avrebbero dovuto presentare all'Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile:
Alle domande, da presentarsi entro il 30 settembre 2011, doveva essere allegata un'autocertificazione nella quale il richiedente dichiarava che l'immobile possedeva, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità ai sensi del citato art. 9, D.L. n. 557/1993.
L’Agenzia del Territorio, previa verifica dei requisiti di ruralità, avrebbe quindi riconosciuto l’attribuzione della categoria catastale richiesta. In caso di mancato pronunciamento dell’Agenzia del Territorio, entro il 20 novembre 2011, invece, valeva il “silenzio assenso”.
Al contrario, l’eventuale diniego dell’Agenzia del Territorio comportava l’obbligo del contribuente di provvedere al pagamento delle imposte non versate, maggiorato di sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2012.
Tali disposizioni sono state successivamente abrogate dal D.L. n. 201/2011, il quale, all'art. 13, comma 14-bis, ha stabilito che le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7, D.L. n. 70/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
Successivamente, il D.M. 26 luglio 2012, ha stabilito che, ai fini dell'iscrizione, negli atti del catasto, della sussistenza del requisito di ruralità dei fabbricati ad uso abitativo, a seguito delle domande pervenute, è apposta una specifica annotazione con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata.
Infine, l’art. 2, comma 5-ter, D.L. n. 102/2013, ha definito la portata temporale degli effetti dell'annotazione della ruralità, facendola retroagire al quinquennio anteriore a quello di presentazione della relativa richiesta.
Il riconoscimento della ruralità consentiva, tra l’altro, l’esenzione ICI. Con l’avvento dell’IMU, i fabbricati rurali beneficiavano dell’esenzione dall’imposta comunale, restando tuttavia assoggettati alla TASI. Con la Legge n. 160/2019, l’IMU ha “incorporato” la TASI e pertanto, allo stato attuale, sono soggetti ad IMU i fabbricati rurali strumentali, ma con un’aliquota non superiore allo 0,1%.
Lo “spartiacque” dettato dal disposto normativo sopra riassunto non ha però compreso tutte le ipotesi che potevano interessare i fabbricati rurali. Tra queste casistiche vi sono quelle ipotesi in cui la ruralità del fabbricato fosse stata dimostrata dal contribuente e rilevata nel catasto fabbricati prima del 2011.
Nelle Ordinanze gemelle n. 13619 del 17 maggio 2023 e n. 16710 del 18 maggio 2023 la Cassazione è intervenuta riconoscendo la retroattività del requisito di ruralità ad un immobile strumentale, originariamente classificato in categoria D/1, per il quale l’impresa proprietaria, a seguito della Sentenza n. 1865/2009 della Corte di Cassazione, che riconosceva la ruralità dei fabbricati solo nella classe D/10, aveva presentato una richiesta di aggiornamento catastale che veniva riconosciuta in data 6 dicembre 2009.
Nel 2011 l’impresa presentava la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia del Territorio, confermando il possesso dei requisiti di ruralità per il suddetto immobile in via continuativa dal 2006. Avendo precedentemente ottenuto la classificazione dell’immobile in categoria D/10, l’impresa non chiese [Ndr: ovviamente] anche la variazione del classamento.
A questo punto l’impresa richiedeva il rimborso dell’ICI a partire dal 2006. Alla richiesta di rimborso si opponeva il Comune, secondo il quale l’autocertificazione dell’impresa non poteva essere considerata retroattiva, avendo ottenuto, quest’ultima, la categoria D/10 nell’anno 2009.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che le disposizioni definite dal Legislatore a seguito dell’istituzione del catasto fabbricati, attraverso le quali era possibile pervenire alla classificazione delle ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, al fine di beneficiare dell’esenzione ICI, “non avrebbero avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283)”.
La procedura ad hoc disposta dal Legislatore prevedeva che la domanda di inserimento in catasto di fabbricati rurali con la categoria D/10 in data 30 settembre 2011, cioè dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011, poteva valere per il quinquennio antecedente.
Nel caso di specie, l’impresa agricola aveva presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il requisito di ruralità fin dal 2006, la stessa, pertanto, disponendo di un immobile già accatastato in categoria D/10, non poteva presentare anche la richiesta di variazione catastale, non per questo però poteva essere esclusa dalla procedura e quindi dal riconoscimento retroattivo della ruralità.
Ciò avrebbe creato una disparità di trattamento tra coloro che, prima dell’istituzione della specifica procedura disposta dal Legislatore per il riconoscimento della ruralità, si fossero già attivati per l’aggiornamento della classificazione dei fabbricati rurali posseduti rispetto a coloro che invece non vi avevano già provveduto.