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Oltre che ai produttori agricoli, gli eventi alluvionali che hanno recentemente interessato l’Emilia-Romagna possono produrre effetti negativi anche in capo alle società cooperative di conferimento che ritirano, manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti conferiti prevalentemente dai propri soci.
La minore disponibilità di prodotti conferiti dai soci, potrebbe infatti determinare la perdita della condizione di mutualità prevalente.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti.
Le perdite di produzione cagionate dagli eventi calamitosi dello scorso mese di maggio potrebbero costringere le cooperative agricole ad acquistare tali prodotti da terzi, al fine di mantenere i livelli di produzione e di commercializzazione dei propri prodotti, determinando così la perdita della condizione di mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513, Codice Civile.
Le cooperative, si ricorda, perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, Codice Civile, ovvero quando modificano le previsioni statutarie di cui all'art. 2514, Codice Civile.
Il mancato raggiungimento per un biennio consecutivo dei parametri dettati dall’art. 2513 c.c., determina dunque la perdita della condizione di mutualità prevalente con la conseguente maggiore tassazione IRES.
In tale ipotesi è tuttavia possibile invocare la sospensione accordata dall’art. 1, D.M. 30 dicembre 2005. Tale disposizione prevede che quando la cooperativa perde la condizione di prevalenza a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies, Codice Civile, inizia a decorrere soltanto a partire dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.
Di conseguenza, qualora la condizione di prevalenza non sia raggiunta soltanto per il 2023, potrà trovare applicazione la sospensione di cui sopra. La stessa, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente nei casi in cui le perdite di produzione si protraggano per anni (ossia, per gli anni necessari all’entrata in produzione delle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle per le quali si è reso necessario l’espianto).
Occorre poi considerare che la sospensione operata dal D.M. 30 dicembre 2005 riguarda le conseguenze derivanti dai danni subiti sulle proprie produzioni o strutture, e non precisa che la stessa operi anche in relazione ai danni cagionati dai mancati o minori conferimenti dei soci.
Sul punto, vista anche le finalità della disposizione, volta a non comprimere anche dal punto fiscale le cooperative e, indirettamente, i loro soci colpiti da eventi straordinari e imprevedibili come quelli che si sono verificati in Romagna, secondo autorevole dottrina[1], sarebbe opportuno un intervento del Legislatore per chiarire l’operatività della deroga concessa del D.M. 30 dicembre 2005 e, qualora necessario, estenderla anche all’ipotesi delle cooperative di conferimento, quando le calamità naturali compromettono le produzioni dei soci conferenti.
[1] Sole24Ore - “Coop agricole, a rischio la mutualità prevalente” di Gianni Allegretti.