Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con Risoluzione n. 27/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 può essere regolarizzata mediante l’istituto della remissione in bonis.
L’effettuazione della comunicazione omessa, tuttavia, deve intervenire prima del termine fissato per l’utilizzo in compensazione dei bonus.
Come noto, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di energia e gas naturale sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, una apposita comunicazione circa l’importo del credito maturato nell’anno di riferimento.
In particolare, le disposizioni riguardanti i crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relative:
prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta siano tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione attestante l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
L’adempimento ricorre anche in relazione al credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto del carburante nel:
La comunicazione dei crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre 2022 avrebbe dovuto essere inviata all’Agenzia delle Entrate, direttamente o a mezzo di intermediari abilitati, entro lo scorso 16 marzo 2023, secondo le modalità previste dal Provvedimento 16 febbraio 2023, prot. n. 44905/2023 (Provvedimento 1° marzo 2023, prot. n. 56785/2023, in relazione al credito d’imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l’acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre 2022).
Con la Risoluzione n. 27/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato il ricorso all’istituto della remissione in bonis per regolarizzare l’omesso o errato invio della comunicazione in esame.
Nell’ambito della Risoluzione n. 27/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di una società che, per mera dimenticanza, ha omesso la comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria ha innanzitutto precisato che l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, è senz’altro applicabile ai:
Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’adempimento comunicativo di cui all’art. 1, comma 6, D.L. n. 176/2022, non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti d’imposta relativi al terzo e al quarto trimestre 2022. L’omessa trasmissione della comunicazione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce (soltanto) l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.
La comunicazione in esame costituisce, dunque, un adempimento di natura formale e, pertanto, allo stesso è applicabile l’istituto della remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
I crediti in esame (terzo e quarto trimestre 2022), tuttavia, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale entro il termine del 30 settembre 2023 e, pertanto, la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine.
Inoltre, per espressa previsione normativa, il ricorso a tale istituto è precluso qualora la violazione sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
L’Agenzia delle Entrate ha poi precisato che l’eventuale scarto del Modello F24 recante i crediti oggetto dell’omessa comunicazione non rientra tra le ipotesi inibitorie. Tale tipologia di scarto, infatti, segnala soltanto l’anomalia del mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze e non appura, pertanto, una violazione.
Da ultimo, in relazione alle modalità con cui procedere all’invio della comunicazione oltre il termine del 16 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’imminente riapertura del canale telematico dedicato.
La remissione in bonis si ritiene applicabile anche al credito d’imposta per carburanti agricoli, qualora fosse stata omessa la presentazione della specifica dichiarazione i cui termini sono scaduti lo scorso 16 marzo.
Si ricorda che, salvo proroghe, i crediti maturati per gli acquisti di carburante nel terzo e quarto trimestre 2023, dovranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 giugno 2023.