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Con la Risposta a Interpello n. 355 del 20 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul credito d’imposta riconosciuto a favore delle c.d. “imprese energivore”, precisando che l’agevolazione fruita in relazione al secondo trimestre 2022 non rientra tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022.
Come noto, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. 21 dicembre 2017, c.d. “imprese energivore”, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022[1] ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, l’art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022, ha riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno2022.
Detto credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alle spese per l’energia elettrica prodotta dalle “imprese energivore” e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In questo caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere determinato avendo riguardo alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica, e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica.
Con la recentissima Risposta a Interpello n. 355/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti circa l'incidenza del credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre su quello spettante per il terzo trimestre 2022, ossia se il tax credit fruito per il secondo trimestre debba essere considerato quale “sussidio” ai fini del calcolo dell'incremento del 30%, rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, per l'accesso al credito energivoro del terzo trimestre 2022.
In relazione al quesito posto dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto evidenziato che il perdurare della situazione che ha giustificato l’originario intervento normativo, ha indotto il Legislatore a prorogare le misure originarie nel quadro di un intervento che deve comunque considerarsi unitario in quanto collegato ad una unitaria situazione di crisi che si è prolungata ben oltre l’originario orizzonte temporale.
Valutate sotto il profilo della loro ratio, infatti, tali disposizioni hanno inteso introdurre un beneficio unico a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle predette imprese per tutto il 2022 e per parte del 2023.
L’Amministrazione Finanziaria ha poi richiamato le indicazioni rese nella propria Circolare n. 13/E/2022, ove è stato precisato che per “sussidio” deve intendersi qualsiasi beneficio economico, fiscale e non, conseguito dalla “impresa energivora” a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata (si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica).
Il contributo riconosciuto per il trimestre precedente, pur essendo astrattamente un elemento correlato all’aumento del prezzo della componente energia, non configura un elemento di copertura totale o parziale della componente energia di cui l’impresa ha fruito all’atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo, senza, tuttavia, diretta incidenza sull’originario costo.
Tali indicazioni sono estensibili al credito d’imposta relativo all’energia autoconsumata, disciplinato dall’art. 6, comma 1, D.L. n. 115/2022, per il quale, peraltro, è espressamente previsto che, ai fini del test di accesso all’agevolazione, debba essere considerato come incremento la mera variazione del prezzo unitario del combustibile.
In definitiva, i crediti d’imposta energivori relativi al secondo trimestre 2022 di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 17/2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 di cui all’art. 6, D.L. n. 115/2022.
Allo stesso modo, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato e utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivoro (autoconsumo) relativo al secondo trimestre 2022 di cui all’art. 4, comma 2, D.L. n. 17/2022.
Pur in mancanza di una espressa indicazione dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che le indicazioni rese dalla Risposta a Interpello in esame trovino applicazione anche in relazione al credito d’imposta riconosciuto alle c.d. “imprese non energivore”.
[1] Si ricorda che, per le imprese energivore, il credito d’imposta in commento era riconosciuto anche con riferimento al primo trimestre 2022, invece per le altre imprese (non energivore) il credito d’imposta si applica solo a partire dal secondo trimestre 2022. La misura è stata prorogata ai mesi di ottobre-novembre 2022, dicembre 2022 ed anche per i primi due trimestri del 2023.