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La cessione dell’intera azienda agricola effettuata da persone fisiche e da società semplici esercenti attività di coltivazione del fondo, oppure le altre attività di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c), TUIR, entro i limiti previsti, non comporta la tassazione dell’eventuale plusvalenza riscontrata.
Il sistema di tassazione su base catastale applicabile alle aziende agricole prevede, infatti, che sia assoggettato a imposizione il reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
Il comma 2 dell’art. 32, TUIR, stabilisce poi che si considerino in ogni caso attività agricole quelle dirette:
esercitate entro i limiti specificatamente indicati dalla medesima norma.
Pur in mancanza di un’espressa previsione normativa, nell’ambito della determinazione forfettaria del reddito agrario, sono ricondotte anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’azienda agricola.
L’irrilevanza delle plusvalenze conseguenti dalla cessione di aziende agricole è stata innanzitutto sancita dall’Amministrazione Finanziaria che, con Circolare n. 9/9/252 del 21 marzo 1980, ha precisato che la cessione di un’azienda agricola che svolge l’attività entro i limiti dell’art. 32, TUIR, non genera plusvalenze.
L’esclusione da imposizione delle plusvalenze emergenti dalla cessione dell’azienda agricola è stata peraltro avallata anche dalla giurisprudenza di merito.
Con la Sentenza n. 10 del 9 febbraio 2010, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, richiamando le indicazioni rese dall’Amministrazione Finanziaria nella sopra richiamata Circolare, ha ribadito il principio in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende agricole restano ricomprese nella determinazione del reddito agrario.
Tuttavia, come precisato dalla successiva Sentenza n. 5 del 13 gennaio 2016 della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, affinché la cessione a titolo oneroso di una azienda agricola, costituita da terreni agricoli, fabbricati rurali, scorte vive e morte, automezzi e attrezzature varie, non sia suscettibile di generare plusvalenze tassabili, è necessario che l’attività agricola sia esercitata entro i limiti previsti dall’art. 32, TUIR.
Nella stessa pronuncia, peraltro, i Giudici di merito hanno altresì escluso l’applicabilità dell’art. 17, comma 1, lett. g), TUIR, il quale, si ricorda, prevede l’assoggettamento a imposizione separata delle plusvalenze emergenti dalla cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni. Tale disposizione, infatti, è unicamente applicabile alle plusvalenze emerse a seguito della cessione di imprese commerciali.
La Sentenza della CTR Piemonte ha poi opportunamente evidenziato come il criterio di quantificazione del reddito catastale delle aziende agricole è da ritenersi incompatibile con l’emersione dell’avviamento tipico delle imprese commerciali.
Di conseguenza, anche qualora, a seguito della cessione di un’azienda, sussistano gli elementi tipici delle aziende commerciali quali l’avviamento, l’eventuale plusvalenza deve ritenersi assorbita nella determinazione catastale del reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR. Si ritiene anche che, qualora l’impresa agricola abbia determinato forfettariamente dei redditi per le attività agricole svolte oltre i limiti dell’articolo 32 quali, ad esempio:
possono trovare applicazione i medesimi principi.
Da ultimo si evidenzia che nell’ipotesi di cessione di un’azienda agricola con beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, le plusvalenze emergenti dalla cessione di questi ultimi rientrano tra i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e devono essere assoggettate a tassazione.