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Ai fini della determinazione del reddito imponibile e delle relative imposte, la disciplina fiscale classifica le attività di allevamento nelle seguenti categorie:
Le regole per definire quando l’attività di allevamento può ritenersi produttiva di almeno il 25% dei mangimi necessari sono contenute nel D.M. 15 marzo 2019 e recepite nelle istruzioni del Modello Redditi. In particolare, mediante il prospetto contenuto nel Modello Redditi, è possibile determinare, sulla base della potenzialità produttiva del terreno, il numero di animali potenzialmente allevabili, da confrontare con il numero di animali effettivamente allevato.
Qualora il numero degli animali allevabili risulti inferiore a quello dei capi effettivamente allevati, l’allevamento è idoneo a produrre almeno il 25% dei mangimi necessari e, pertanto, il relativo reddito rientra tra i redditi agrari.
Quando, invece, il numero degli animali allevabili risulta superiore a quello dei capi effettivamente allevati, l’allevamento non è idoneo a produrre almeno il 25% dei mangimi necessari e, pertanto, il relativo reddito deve essere ricondotto a due distinte tipologie di redditi:
Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, tuttavia, le ditte individuali, le società semplici e gli enti non commerciali possono determinare il reddito ai sensi dell’art. 56, comma 5, TUIR, ossia in base ai parametri fissati, da ultimo, dal D.M. 15 marzo 2019.
In questo caso, il reddito attribuibile agli animali che eccedono i limiti dettati dall’art. 32, TUIR, concorre a formare il reddito d’impresa per l’ammontare determinato, attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi (c.d. metodo forfettario).
Tuttavia, il reddito d’impresa determinato in base al comma 5 dell’art. 56, TUIR, non consente di portare in deduzione le spese e gli altri componenti negativi ed è dunque ammesso l’esercizio dell’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. A tal fine, è necessario che nell’anno d’imposta per il quale si intende esercitare l’opzione, l’impresa abbia tenuto, a seconda del volume dei ricavi, la contabilità ordinaria o semplificata (tale opzione non è vincolante per le annualità successive).
Da ultimo, le attività di allevamento svolte senza alcuna connessione con il terreno sono produttive di reddito d’impresa, da determinare ai sensi dell’art. 55, TUIR, ossia in base alla differenza tra costi e ricavi.
La sopraindicata classificazione delle attività di allevamento si riflette sulla compilazione del Modello Redditi. In particolare, le attività di allevamento connesse a terreni agricoli in grado di produrre, potenzialmente, almeno il 25% dei mangimi necessari al sostentamento dei capi allevati, sono considerate produttive di reddito agrario e, pertanto, è necessario compilare il quadro RA del modello dichiarativo, indicando i redditi dei terreni posseduti e condotti (reddito agrario e, nei casi previsti, anche il reddito dominicale).
Invece, il reddito delle attività di allevamento connesse a terreni agricoli potenzialmente insufficienti a produrre almeno il 25% dei mangimi impone la compilazione:
Tuttavia, quando l’attività di allevamento è svolta da soggetti diversi dalle società semplici o da soggetti ad esse equiparati (ossia, da Snc e Sas), i relativi redditi devono essere dichiarati nei quadri RG o RF del Modello Redditi.