La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una tassazione piatta sui maggiori redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 55, Legge n. 197/2022, per il solo anno 2023, i suddetti soggetti, con esclusione di quelli che applicano il regime forfettario (già soggetti ad un regime di flat tax), possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 rispetto a quello più elevato tra quelli dichiarati dal 2020 in relazione ai medesimi redditi; tale differenza dovrà poi essere decurtata di un importo pari al 5% del maggior reddito individuato tra quelli dichiarati dal 2020. È previsto, infine, che la quota di reddito assoggettabile all’imposta sostitutiva non possa superare i 40.000 euro. Sul restante reddito, le imposte saranno invece calcolate applicando i normali scaglioni di aliquote IRPEF.
Dal punto di vista soggettivo, possono accedere al nuovo regime di tassazione:
- le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, titolari di redditi di cui all’art. 55, TUIR;
- le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.
Con la pubblicazione della Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha indicato che tra i soggetti che possono avvalersi del regime della flat tax incrementale vi sono anche gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
Nella circolare si precisa che vi rientrano i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’art. 56, commi 5 e 56-bis, TUIR, tra i quali rientrano:
- le attività di allevamento di animali con terreni insufficienti a produrre potenzialmente almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento;
- le attività di produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, b), TUIR;
- le attività agricole “connesse” dirette alla produzione di beni (comma 2) o alla fornitura di servizi (comma 3), nonché alla commercializzazione di prodotti della floricoltura (comma 3-bis).
Anche per tali attività i redditi da prendere a riferimento sono esclusivamente quelli che hanno natura d’impresa e, pertanto, dovranno essere presi in considerazione solo i redditi eccedenti i limiti di cui all’art. 32, TUIR.
Conseguentemente, per le attività di allevamento rileveranno i redditi derivanti dagli animali allevati oltre i limiti dell’art. 32, TUIR. Si ritiene che la flat tax incrementale sia applicabile anche qualora l’allevatore abbia deciso di non applicare la determinazione del reddito in base ai parametri attraverso la compilazione del quadro RD del Modello Redditi (art. 56, comma 5, TUIR) ed abbia invece scelto, per una o più annualità, di determinare il reddito di allevamento, per la quota eccedente i limiti dell’art. 32, TUIR, in modo analitico. La norma, infatti, indica di considerare i redditi d’impresa (o di lavoro autonomo) dichiarati, indipendentemente dal regime contabile adottato.
Lo stesso vale per i produttori agricoli che coltivano vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili quando la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. Infatti, nel caso di specie, il reddito, ai sensi del comma 1 dell’art. 56-bis, TUIR, anche se determinato applicando alla superficie eccedente il reddito agrario corrispondente alla coltura praticata, è pur sempre un reddito d’impresa.
Per quanto riguarda le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, dalle quali siano originati prodotti non compresi tra quelli previsti dal D.M. 13 febbraio 2015, il reddito prodotto ai sensi dell’art. 56-bis, comma 2, TUIR, è qualificato reddito d’impresa.
In sostanza, quello che traspare dalla circolare è che, indipendentemente dalla modalità con cui il reddito d’impresa (o di lavoro autonomo) viene determinato, in presenza del requisito soggettivo (impresa individuale), il regime di flat tax incrementale può sempre trovare applicazione.
Anche per le attività i cui redditi sono disciplinati dall’art. 56-bis, TUIR, qualora l’impresa abbia optato per la determinazione del reddito nei modi ordinari, il reddito d’impresa dichiarato sarà utilizzabile per il calcolo dell’imponibile soggetto alla flat tax incrementale.
Inoltre, anche se non citate espressamente nella circolare, vi sono altre attività svolte dagli imprenditori agricoli che determinano redditi d’impresa e che, pertanto, potranno accedere al nuovo regime sperimentale di tassazione.
Tra queste vi sono:
- le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, oltre 260.000 kWh anno;
- le attività agrituristiche, comprese le fattorie didattiche;
- l’enoturismo;
- l’oleoturismo.
I redditi dei soci e le imprese familiari
La Circolare n. 18/E/2023 ha chiarito che sono esclusi dall’applicazione della flat tax incrementale:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di trasparenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUIR;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116, TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la partecipazione in una società di persone o di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa, purché risulti indicata nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217, Codice Civile. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, è possibile fare riferimento al registro IVA acquisti. In tale circostanza, infatti, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale.
Sono altresì esclusi i redditi di cui all’art. 53, comma 1, TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lett. c) del comma 3 dell’art. 5, TUIR, imputati ai singoli associati.
La circolare ha chiarito, invece, che, limitatamente al titolare dell’impresa, rientrano nel regime di flat tax incrementale sia l’impresa familiare, sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Rispetto alla bozza precedentemente diffusa, non vi sono novità in relazione al calcolo della base imponibile. Si rimanda per tali aspetti alla nostra precedente circolare (Flat tax incrementale: primi chiarimenti).
©RIPRODUZIONE RISERVATA