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Lo scorso 13 giugno, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E/2023, ha illustrato le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus dal D.L. n. 176/2022, dalla Legge n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) e dal D.L. n. 11/2023.
Per effetto delle modifiche apportate al comma 8-bis e con l’introduzione del comma 8-bis.1 all’art. 119[1], D.L. n. 34/2020, il Superbonus si applica:
La detrazione spetta ai medesimi soggetti nella misura:
Le suddette detrazioni si applicano anche alle spese sostenute dalle persone fisiche per:
Per tali interventi, la detrazione si applica nella misura del 90% per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che:
Il bonus del 110% si applica anche agli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, per i quali, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Le modifiche del D.L. n. 176/2022 al comma 8-bis, primo periodo, dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, determinano che il Superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dalle ONLUS, ODV e APS, spetti nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la Legge n. 197/2022 ha previsto che le predette modifiche non si applichino agli interventi:
Al ricorrere di tali ipotesi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, contenute nel citato comma 8-bis, primo periodo, dell’art. 119 D.L. n. 34/2020, con conseguente applicazione dell’aliquota di detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
In relazione al requisito della presentazione della CILA per gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell’elenco sopra riportato, secondo l’Amministrazione Finanziaria, la mancata presentazione del documento nei termini sopra evidenziati non consente al contribuente di accedere alle predette deroghe.
Qualora, invece, gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del suddetto elenco siano iniziati prima dell’introduzione dell’obbligo della CILA, di cui al comma 13-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.
Per gli interventi effettuati su:
si applica la detrazione nella misura del 110% a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Per tali interventi, le spese sostenute oltre il 30 settembre 2023, dai soggetti sopra evidenziati, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, possono avvalersi delle detrazioni spettanti per:
Tra le novità introdotte dal Legislatore, per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 è consentito alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, la possibilità di beneficiare della predetta detrazione nella misura del 90% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per beneficiare di tale detrazione è richiesto che:
Per dimostrare che gli interventi sono stati avviati non prima del 1° gennaio 2023, potrà fare fede la CILA presentata dal 1° gennaio 2023 con indicazione della data di inizio lavori successiva al 31 dicembre 2022.
Qualora la CILA sia stata presentata in data antecedente il 1° gennaio 2023, il contribuente dovrà dimostrare che i lavori non sono comunque iniziati prima della suddetta data. A tal fine, potrà essere ritenuta valida la data di inizio lavori riportata sulla stessa CILA, se successiva al 31 dicembre 2022, oppure si potrà richiedere un’attestazione del Direttore dei lavori, rilasciata in forma di atto notorio, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, attestante l’avvio dei lavori dal 2023.
La circolare in esame prosegue precisando che il reddito di riferimento (15.000 euro) è calcolato: “dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti»”.
Il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa:
Al fine del calcolo del reddito complessivo familiare si tiene conto anche:
Si precisa che nella composizione del nucleo familiare, ai fini del predetto calcolo, occorre considerare:
Pertanto il numero delle parti si determina considerando un valore pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente, nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
[1] Modifiche apportate dal D.L. n. 176/2022, art. 9, lett. a) e b).
[2] Si tratta di una novità per il 2023. Il requisito delle proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento dell’edificio o dell’unità immobiliare non è richiesto per gli interventi che, alla data del 30 settembre 2022, erano già stati eseguiti nella misura del 30% dell’intervento complessivo, in relazione alle spese sostenute fino al 30 settembre 2023.