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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2023, è stato pubblicato il Comunicato della Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che annuncia l’emissione di una nuova serie di buoni fruttiferi postali ordinari, contraddistinta dalla sigla “TF120A230606”.
I livelli di remunerazione di tale strumento finanziario assumono rilievo ai fini della quantificazione dell’ammontare dei dividendi e dei tassi di interesse che possono essere corrisposti ai soci delle cooperative, in dipendenza di rapporti di prestito sociale.
Ai sensi dell’art. 2514, Codice Civile, infatti, in capo alle cooperative a mutualità prevalente vige il divieto di distribuire dividendi ai soci in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
La misura del tasso dei buoni postali si riflette poi sulle modalità di tassazione degli interessi attribuiti dalla cooperativa al socio persona fisica. È, infatti, consentita l’applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta, anziché di acconto, sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai soci persone fisiche, a condizione, tra l’altro, che venga applicato un tasso in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali.
Relativamente alla cooperativa, invece, la misura del tasso dei buoni postali si riflette sulla deducibilità fiscale delle somme attribuite ai soci. È, infatti, ammessa in deduzione dal reddito, la sola quota di interessi quantificata con riferimento al tasso minimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato dello 0,90%.
La nuova emissione di buoni postali annunciata da Cassa Depositi e Prestiti prevede la conferma del tasso minimo nella misura dello 0,50%, e l’incremento del tasso massimo dal precedente 4,60% all’attuale 6,15%.
Di conseguenza, ai fini del rispetto del requisito di cui all’art. 2514, Codice Civile, la misura massima di remunerazione del capitale sociale, in termini di dividendo distribuibile, per le cooperative a mutualità prevalente, risulta ora pari al 8,65% lordo (6,15% + 2,5 punti). Tale percentuale deve essere assunta, in riferimento ai rapporti di prestito sociale, anche ai fini della verifica del tasso massimo corrispondibile ai soci ai fini del mantenimento dei benefici fiscali loro riservati.
La conferma del tasso minimo dei buoni postali, infine, consente alle cooperative di portare in deduzione, ai fini IRES, la sola parte di interessi sui prestiti da soci quantificata nella misura dell’1,40% (0,50% + 0,90%); la quota eccedente, invece, deve essere ripresa a tassazione e assoggettata ad imposta.
Infine, ricordiamo che l’importo del prestito sociale, raccolto individualmente da ciascun socio, è soggetto al rispetto di limiti precisi (art. 13, D.P.R. 601/73, elevati dall'art. 10, L. 31 gennaio 1992, n. 59).
Tale importo è soggetto anche a rivalutazione triennale, con Decreto Ministeriale, ex art. 21, comma 6, Legge n. 59/92, in base ai dati ISTAT. In assenza di apposito provvedimento ministeriale (l’ultimo Decreto è risalente al 1° aprile 2005) e tenuto conto della risposta fornita alle Associazioni di categoria dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale della cooperazione, in data 14 maggio 1996, i nuovi limiti triennali sono adeguati automaticamente, essendo note le percentuali “delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTAT”.
Ne consegue che i nuovi limiti per il triennio 2022-2023-2024, applicabili dal 1° gennaio 2022, sono i seguenti: