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L'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990 (c.d. Testo Unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), prevede la non rilevanza fiscale per le donazioni indirette ''collegate'' ad atti soggetti a imposta di registro o IVA che riguardino immobili o aziende. Si tratta di una fattispecie alquanto frequente, trovando applicazione, ad esempio, quando i genitori acquistano un appartamento per conto di un figlio.
Tuttavia, è importante notare che questa disposizione non può essere considerata un'agevolazione fiscale ma, piuttosto, un'eccezione all'imposta stessa. La sua funzione principale è quella di definire i limiti della fattispecie impositiva, in base alla specifica capacità contributiva che la legge intende tassare. Questa interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17424/2023.
Di conseguenza, poiché si tratta di una norma che delimita il campo di applicazione dell'imposta, essa si applica direttamente, senza richiedere un intervento "attivo" da parte del contribuente. È, infatti, il Legislatore stesso che esclude l'imponibilità di questa specifica fattispecie. Quindi, non è necessario che il contribuente dichiari esplicitamente l'applicazione di questa norma nell'atto di donazione indiretta.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, si basa sul collegamento tra la donazione indiretta e l'attività giuridica svolta dal beneficiario, come presupposto per l'esenzione dall'imposta di donazione. Pertanto, non è richiesta una specifica dichiarazione da parte del contribuente nell'atto di donazione.
Questa interpretazione rivela chiaramente che il contribuente (ovvero il beneficiario/acquirente) non è obbligato a indicare nell'atto di compravendita di voler beneficiare dell'esclusione prevista dalla suddetta norma. Quest'ultima, essendo un'eccezione fiscale, si concentra unicamente sul collegamento tra la liberalità e il trasferimento di diritti immobiliari o aziende soggetti a imposta proporzionale di registro o IVA. Pertanto, quando tale collegamento è presente, si configura automaticamente una situazione esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.
È importante sottolineare che quando il Legislatore fiscale ritiene essenziale che il contribuente dichiari apertamente i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma per usufruire di un beneficio, lo impone esplicitamente nell'atto pubblico.