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Con la Sentenza n. 192/01/2023 del 31 maggio 2023, depositata lo scorso 6 giugno, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Verona si è espressa sulla portata dell’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014 che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, legittima l’avvio di attività di accertamento solo in relazione agli elementi oggetto dell’integrazione.
Il caso esaminato dai Giudici di merito riguarda, in particolare, la legittimità di un avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto il pagamento dei contributi previsti per la gestione della cassa commercianti relativamente all’annualità 2012.
Tale atto impositivo trovava il proprio fondamento in una contestazione per utili extra bilancio, che a suo tempo era stata definita dal contribuente con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Nella dichiarazione integrativa, tuttavia, il contribuente aveva indicato soltanto il maggior reddito di partecipazione societario conseguito, senza determinare i maggiori contributi derivanti da tale reddito poiché, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, i termini quinquennali per il recupero degli stessi erano oramai prescritti.
Ciononostante, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento, sostenendo che, in caso di ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, l’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014, prevede che nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa nei casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore, i termini per l’accertamento decorrano dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa.
La Corte di Giustizia Tributaria di Verona non ha condiviso la tesi sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria, ed ha quindi annullato l’avviso di accertamento notificato al contribuente.
I Giudici veronesi, in particolare, hanno evidenziato che la norma in questione consente l’attività di accertamento solo in relazione agli elementi oggetto dell’integrazione, senza determinare la riapertura dei termini relativamente ad imposte e/o contributi diversi da quelli sui quali incide direttamente la dichiarazione integrativa.
La natura del tutto eccezionale dell’art. 1, comma 640, Legge n. 190/2014, che consente la riapertura dei termini per l’accertamento, comporta dunque che tale rivitalizzata facoltà sia esperibile solo per il singolo contributo o per la singola imposta oggetto della dichiarazione integrativa, e non per quelle che vengono calcolate sulla stessa base imponibile oggetto di integrazione aventi una diversa natura.
La rinuncia alla prescrizione, in buona sostanza, opera in relazione ai soli tributi o contributi espressamente oggetto della dichiarazione integrativa, che non può essere dunque utilizzata come fondamento di integrale ripristino del potere di accertamento anche per imposte e contributi non oggetto della sanatoria.