La Legge n. 160/2019 ha riscritto la disciplina dell’IMU, confermando la possibilità dei Comuni di diversificare le aliquote applicabili alle seguenti categorie di immobili: abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9), fabbricati rurali strumentali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D”, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati.
Con il D.M. 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, sono state precisate le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni potranno intervenire diversificando le aliquote dell’imposta comunale. Il decreto, la cui efficacia varrà per l’anno d’imposta 2024, prevede inoltre che entro il 28 ottobre di ogni anno i Comuni debbano aggiornare, tramite un’apposita applicazione, il Portale del federalismo fiscale, inserendo il dettaglio delle aliquote approvate, diversificate per fattispecie. L’applicazione dovrà essere utilizzata anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote.
Le aliquote deliberate dal Comune hanno effetto per l’anno di riferimento, solo qualora le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno. A tal fine, entro il 14 ottobre di ogni anno, il Comune è tenuto ad inserire il “Prospetto” riepilogativo delle aliquote approvate nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di discordanza tra quanto stabilito dalla delibera e quanto indicato sul Prospetto, prevarrà il dato indicato sul quest’ultimo.
La discordanza tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato consente al Comune di ritrasmettere il Prospetto con i corretti estremi della delibera, tramite un’apposita funzionalità presente nell’applicativo a disposizione delle Amministrazioni comunali.
Il Decreto riporta nell’Allegato A le diverse fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU. In tale allegato è precisato che:
- per le ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione all’interno di tale fattispecie;
- per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE non è consentita l’introduzione di alcuna differenziazione all’interno di tale fattispecie;
- per i FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D la differenziazione all’interno della fattispecie è ammessa entro i limiti fissati nello stesso allegato;
- per i TERRENI AGRICOLI la differenziazione all’interno della fattispecie è ammessa entro i limiti fissati nello stesso allegato;
- per le AREE EDIFICABILI la differenziazione all’interno della fattispecie è ammessa entro i limiti fissati nello stesso allegato;
- per gli ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) la differenziazione all’interno della fattispecie è ammessa entro i limiti fissati nello stesso allegato.
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, non potranno quindi essere fatte distinzioni tra immobili destinati al ricovero di piante, scorte o attrezzature rispetto a quelli destinati ad attività di produzione quali cantine o agriturismi, e neppure quando si tratta di immobili abitativi destinati ad alloggio del personale dell’impresa agricola. Non vi sarà quindi distinzione neppure quando l’immobile è accatastato in categoria D/10 e quando lo stesso è accatastato in altra categoria ma con l’annotazione di ruralità (ad esempio, A/10, A/4 destinato ai dipendenti, ecc.).
Il decreto precisa, tuttavia, che i Comuni che intendono avvalersi della facoltà di diversificare le aliquote IMU dovranno comunque applicare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, per non discriminare le diverse tipologie di proprietari/contribuenti.
Fabbricati di categoria D
Il decreto consente una certa libertà di manovra nel differenziare le aliquote dei fabbricati di categoria D, consentendo, tra le altre, una differenziazione sulla base della categoria catastale dell’immobile.
Tra le categorie catastali, è riportata anche la D/10, riservata ai fabbricati rurali strumentali. Riteniamo tuttavia ininfluente tale indicazione, visto che l’Allegato precisa che per tali immobili non sono previste differenziazioni.
Tra le altre fattispecie per le quali i Comuni potranno applicare aliquote differenziate, vi sono:
- la superficie dell’immobile (superiore o inferiore a determinate soglie definite nel Regolamento comunale);
- se l’immobile è oggetto di recupero per il miglioramento del decoro urbano o della classe energetica;
- l’ubicazione dell’immobile (centro storico, fuori dal centro storico o con definizione di aree specifiche);
- il fatto che l’immobile sia a disposizione (quindi inutilizzato o comunque non utilizzato per alcuni mesi);
- immobili utilizzati direttamente dal possessore oppure se locati o concessi in comodato, distinguendo:
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- se il locatario/comodatario o il possessore è una ONLUS o un altro ente del terzo settore, una persona giuridica oppure una persona fisica che svolge attività d’impresa;
- la destinazione d’uso;
- la tipologia di attività svolta (start up, imprese green, microimprese, ecc.);
- codice ATECO;
- numero dipendenti;
- potenza degli impianti di produzione di energia.
Terreni agricoli
Per quanto riguarda la differenziazione dell’aliquota per i terreni agricoli, i Comuni potranno modificare le aliquote per i terreni tenendo conto delle seguenti fattispecie:
- utilizzo (coltivato, incolto, destinato a specifiche tipologie di colture, coltivati da parenti e affini dei coltivatori diretti entro il terzo grado, terreni concessi per la coltivazione a CD e IAP comprese le società agricole);
- collocazione (potranno essere definiti i fogli catastali o specifiche aree con aliquote differenziate);
- proprietà di ONLUS o di enti del terzo settore.
Ricordiamo che restano sempre confermate le ipotesi di esenzione disposte dal comma 758 della Legge n. 160/2019, applicabili nei seguenti casi:
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 , D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A, Legge n. 448/2001;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, Legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Aree edificabili
Potranno essere differenziate le aliquote applicabili alle aree edificabili distinguendo:
- tra aree a destinazione residenziale rispetto a quelle con diversa destinazione;
- sulla base dell’ubicazione in specifiche e delimitate zone;
- proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.
Altri fabbricati
In tale categoria rientrano i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e da quelli di categoria D. Questa categoria di immobili è sempre stata caratterizzata da una eterogeneità di regole in relazione all’applicazione di riduzioni sia delle aliquote che della base imponibile.
Il decreto in esame offre una schematica lista di ben 8 pagine con le casistiche e le fattispecie che possono essere oggetto di diversificazione dell’aliquota IMU da parte del Comune.
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