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La Legge n. 160/2019 ha riscritto la disciplina dell’IMU, confermando la possibilità dei Comuni di diversificare le aliquote applicabili alle seguenti categorie di immobili: abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9), fabbricati rurali strumentali, fabbricati appartenenti alla categoria catastale “D”, terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati.
Con il D.M. 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, sono state precisate le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni potranno intervenire diversificando le aliquote dell’imposta comunale. Il decreto, la cui efficacia varrà per l’anno d’imposta 2024, prevede inoltre che entro il 28 ottobre di ogni anno i Comuni debbano aggiornare, tramite un’apposita applicazione, il Portale del federalismo fiscale, inserendo il dettaglio delle aliquote approvate, diversificate per fattispecie. L’applicazione dovrà essere utilizzata anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote.
Le aliquote deliberate dal Comune hanno effetto per l’anno di riferimento, solo qualora le stesse siano pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno. A tal fine, entro il 14 ottobre di ogni anno, il Comune è tenuto ad inserire il “Prospetto” riepilogativo delle aliquote approvate nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di discordanza tra quanto stabilito dalla delibera e quanto indicato sul Prospetto, prevarrà il dato indicato sul quest’ultimo.
La discordanza tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato consente al Comune di ritrasmettere il Prospetto con i corretti estremi della delibera, tramite un’apposita funzionalità presente nell’applicativo a disposizione delle Amministrazioni comunali.
Il Decreto riporta nell’Allegato A le diverse fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU. In tale allegato è precisato che:
Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, non potranno quindi essere fatte distinzioni tra immobili destinati al ricovero di piante, scorte o attrezzature rispetto a quelli destinati ad attività di produzione quali cantine o agriturismi, e neppure quando si tratta di immobili abitativi destinati ad alloggio del personale dell’impresa agricola. Non vi sarà quindi distinzione neppure quando l’immobile è accatastato in categoria D/10 e quando lo stesso è accatastato in altra categoria ma con l’annotazione di ruralità (ad esempio, A/10, A/4 destinato ai dipendenti, ecc.).
Il decreto precisa, tuttavia, che i Comuni che intendono avvalersi della facoltà di diversificare le aliquote IMU dovranno comunque applicare i criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, per non discriminare le diverse tipologie di proprietari/contribuenti.
Il decreto consente una certa libertà di manovra nel differenziare le aliquote dei fabbricati di categoria D, consentendo, tra le altre, una differenziazione sulla base della categoria catastale dell’immobile.
Tra le categorie catastali, è riportata anche la D/10, riservata ai fabbricati rurali strumentali. Riteniamo tuttavia ininfluente tale indicazione, visto che l’Allegato precisa che per tali immobili non sono previste differenziazioni.
Tra le altre fattispecie per le quali i Comuni potranno applicare aliquote differenziate, vi sono:
Per quanto riguarda la differenziazione dell’aliquota per i terreni agricoli, i Comuni potranno modificare le aliquote per i terreni tenendo conto delle seguenti fattispecie:
Ricordiamo che restano sempre confermate le ipotesi di esenzione disposte dal comma 758 della Legge n. 160/2019, applicabili nei seguenti casi:
Potranno essere differenziate le aliquote applicabili alle aree edificabili distinguendo:
In tale categoria rientrano i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e da quelli di categoria D. Questa categoria di immobili è sempre stata caratterizzata da una eterogeneità di regole in relazione all’applicazione di riduzioni sia delle aliquote che della base imponibile.
Il decreto in esame offre una schematica lista di ben 8 pagine con le casistiche e le fattispecie che possono essere oggetto di diversificazione dell’aliquota IMU da parte del Comune.