Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 1, commi da 231 a 251, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (c.d. rottamazione-quater).
È previsto, in particolare, che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, possano essere estinti, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.
Così come in precedenza, la nuova rottamazione consente di definire i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di:
L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha precisato che tale nuova opportunità di definizione interessa tutti i carichi alla stessa affidati nel periodo 1° gennaio 2000-30 giugno 2022, compresi quelli contenuti in cartelle di pagamento non ancora notificate, interessati da un provvedimento di rateizzazione o di sospensione, oppure già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.
In relazione alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli Enti previdenziali, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio.
Nella definizione agevolata possono essere poi ricompresi i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione rientranti nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, o su istanza presentata dai debitori per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore di cui al D.Lgs. n. 14/2019.
La definizione agevolata opera anche in relazione ai debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017, ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate, ossia:
sebbene si sia determinata l’inefficacia della relativa definizione a causa del mancato pagamento di una delle rate previste dal piano di dilazione.
Sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate - Riscossione è disponibile il prospetto informativo che consente di individuare i debiti rientranti nella definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Sono altresì disponibili le FAQ relative alla nuova rottamazione.
Al fine di sostenere i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio, il D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, ha accordato una proroga di tre mesi dei termini e delle scadenze della rottamazione-quater.
È previsto, in particolare, che i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, possano presentare la domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il 30 settembre 2023 (invece che entro il termine ordinario del 30 giugno 2023).
Allo stesso modo, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione è tenuta a comunicare l’accoglimento o meno dell’istanza e le somme dovute, è stato posticipato al 31 dicembre 2023. Il pagamento, unica soluzione o prima rata (entro un massimo 18 rate), deve intervenire entro il 31 gennaio 2024.
Tra i vari emendamenti approvati al D.D.L. di conversione del Decreto Alluvione, assume particolare rilievo la proposta di azzeramento del tasso di interesse applicabile in caso di rateizzazione degli importi dovuti. Sul punto si ricorda che in caso di pagamento rateale sono (ordinariamente) dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
A seguito dell’approvazione del suddetto emendamento, i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni indicati nell’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, non sono dunque tenuti a corrispondere gli interessi del 2% annuo in caso di pagamento rateale delle somme dovute per la rottamazione-quater.