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Con Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti sull’istituto della rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione, di cui all’art. 1, commi da 213 a 218, Legge n. 197/2022. Nel documento di prassi, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha reso importanti indicazioni circa l’ambito di applicazione della definizione agevolata.
Come noto, in alternativa alla definizione automatica di cui all’art. 1, commi da 186 a 204, Legge n. 197/2022, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
In particolare, l’art. 1, commi da 213 a 218, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, prevede che il ricorrente, entro il 30 settembre 2023, possa rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio.
La rinuncia agevolata prevede, quindi, la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio pendente in Cassazione alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022) e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo di legge.
Con Circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo istituto deflattivo. In seguito, con Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso indicazioni circa le procedure da osservare ai fini della rinuncia agevolata.
Da ultimo, con Circolare n. 21/E del 26 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti circa l’ambito applicativo della rinuncia agevolata nonché in relazione all’oggetto e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che la rinuncia agevolata interessa le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi che risultano pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023.
Relativamente alla pendenza della lite, è stato poi chiarito che è sufficiente che al 1° gennaio 2023 sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte, ancorché alla medesima data non risulti ancora effettuato il deposito del ricorso innanzi alla Cancelleria della Suprema Corte, che dovrà comunque essere effettuato nei termini di legge.
La facoltà di rinuncia agevolata interessa le controversie “aventi ad oggetto atti impositivi” e, pertanto, l’ambito di applicazione dell’istituto è analogo a quello della conciliazione agevolata, discostandosi, invece, da quello della definizione automatica delle liti.
Tra gli atti impositivi ammessi alla rinuncia agevolata rientrano:
È poi definibile in forma agevolata anche la cartella con la quale viene comunicato al contribuente l’esito del controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972.
Restano, invece, escluse le liti vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, quelle aventi ad oggetto atti che non recano una pretesa tributaria qualificata o che risultano essere atti di mera riscossione.
Con riferimento alla qualificazione giuridica attribuibile alla definizione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la rinuncia agevolata è assimilabile alla conciliazione giudiziale. L’accordo, infatti, consente di ridefinire la pretesa a seguito di un’attenta valutazione della situazione di fatto e di diritto propria di ciascuna fattispecie, tenendo conto del grado di sostenibilità della pretesa e degli effetti ulteriori che la definizione è idonea a produrre.
Inoltre, considerata la ratio del nuovo istituto e la sua eccezionalità, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che, nell’ambito di applicazione dello stesso, rientrino anche le spese di lite. Le parti, pertanto, possono concordare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi del giudizio.
La definizione agevolata deve interessare tutte le pretese azionate in giudizio, con la conseguenza che resta esclusa la possibilità, consentita, invece, con riguardo alla conciliazione agevolata, di addivenire ad un accordo avente ad oggetto solo una parte delle pretese contenute nell’atto impositivo impugnato.
L’istituto comporta il beneficio dell’abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo previsto dalla legge. In considerazione dell’assimilazione dell’istituto della rinuncia all’accordo conciliativo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la rinuncia non possa essere esercitata in relazione alle controversie aventi ad oggetto le sole sanzioni, in quanto, in tali fattispecie, il beneficio della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo rappresenterebbe un abbattimento automatico della sanzione, contrario alla ratio legis.
Come anticipato in premessa, la rinuncia agevolata è applicabile in alternativa alla definizione agevolata e, pertanto, il medesimo atto impositivo non può essere oggetto di entrambe le definizioni. Tuttavia, nei casi in cui il giudizio pendente in Corte di Cassazione interessi più atti impositivi, è ammissibile l’adesione del contribuente alla definizione automatica con riferimento ad alcuni di essi, e la successiva definizione dell’intera pretesa residua con la rinuncia agevolata.
Questa ipotesi è configurabile, ad esempio, in presenza di una lite avente ad oggetto sia atti di accertamento sia atti di contestazione di sole sanzioni. Considerato che la rinuncia risulta preclusa rispetto agli atti recanti la sola irrogazione di sanzioni, è ammessa la previa adesione del contribuente alla definizione agevolata in relazione agli atti di contestazione delle sanzioni, intesi quali controversie autonome, mentre gli atti di accertamento possono essere oggetto della rinuncia agevolata tramite accordo tra le parti.
La rinuncia agevolata si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti. Ne consegue che tale forma di composizione concordata, configurando una fattispecie a formazione progressiva, prevede:
Tali somme sono calcolate al netto degli importi già versati dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria e frazionata in pendenza di giudizio.
La necessità di versare l’intero importo dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo esclude la possibilità di dilazionare il pagamento. L’intero importo dovuto deve essere dunque versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e, comunque, entro il termine ultimo del 30 settembre 2023; non è invece necessario che anche la rinuncia al ricorso debba intervenire entro il 30 settembre 2023 (ad esempio, qualora l’accordo venga formalizzato il 26 settembre, le somme dovute dovranno essere comunque versate entro il 30 settembre, mentre la rinuncia potrà essere depositata successivamente).
Inoltre, sono espressamente escluse sia la compensazione con gli eventuali crediti fiscali vantati dal contribuente, sia la restituzione delle somme versate dal medesimo in pendenza di giudizio in misura superiore rispetto a quanto risulti dovuto in base all’accordo.
Nella circolare in esame, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con riguardo ai requisiti della rinuncia agevolata e al relativo procedimento, risultano compatibili le disposizioni recate dall’art. 390, Codice di Procedura Civile.
Tale disposizione prevede che la parte possa rinunciare al ricorso principale o incidentale fino a quando non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale. Pertanto, la trattazione dell’udienza preclude la possibilità di ricorrere alla rinuncia agevolata.
Ai fini della formalizzazione della rinuncia, è necessario un atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato (o anche dal solo avvocato qualora munito di mandato speciale a tale effetto).
La rinuncia agevolata, basandosi su una composizione ex lege del rapporto tributario, idonea a sovrapporsi alla situazione processuale, non determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma costituisce, piuttosto, una modalità di estinzione del giudizio disciplinata dalla legge.
Secondo l’Agenzia delle Entrate è dunque opportuno che nell’atto si faccia espresso riferimento al presupposto della rinuncia stessa, costituito dall’intervenuta composizione concordata della pretesa ai sensi dei commi da 213 a 218 dell’art. 1, Legge n. 197/2022.