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L'istituto della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012, prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non sia preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, a condizione che il contribuente:
Il ricorso all'istituto della remissione in bonis è ammesso, tra gli altri, per rimediare all'omesso invio all'ENEA, nel termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, della comunicazione richiesta per fruire delle detrazioni fiscali riconosciute per la riqualificazione energetica degli edifici.
Il medesimo istituto può essere poi utilizzato per sanare l'omesso invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Con Risposta ad Interpello n. 406 del 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha escluso il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanare la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA priva del requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del Superbonus dall’art. 119, comma 13, lett. a), D.L. n. 34/2020, tramite l’apposita modulistica ministeriale.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda interventi edilizi di efficientamento energetico, per i quali è possibile beneficiare del Superbonus 110%, in relazione ai quali il tecnico abilitato non ha predisposto l’asseverazione debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, come richiesto dall’art. 4, D.M. 6 agosto 2020, entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori oppure entro 90 giorni dal termine di ciascun SAL e, conseguentemente, non è riuscito a inviare la comunicazione all’ENEA entro il termine di presentazione della comunicazione di opzione di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020 (per le spese sostenute nel 2022, si ricorda, la comunicazione doveva essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023).
Al fine di beneficiare del Superbonus per gli interventi di risparmio energetico e della relativa opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, infatti, il comma 13, lett. a), dell’art. 119, D.L. n. 34/2020, richiede che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione deve essere quindi trasmessa, esclusivamente in modalità telematica ed entro 90 giorni dal termine dei lavori, all’ENEA.
Fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione, ENEA effettua controlli automatici volti ad assicurare la completezza della documentazione fornita. In particolare, per ogni istanza, ENEA verifica che sia stata fornita la dichiarazione e che l’asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal tecnico abilitato.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, l’assenza dell’asseverazione del tecnico abilitato (condizione sostanziale), non consente il ricorso all’istituto della remissione in bonis per sanarne l’omesso invio nei termini all’ENEA e, conseguentemente, non è altresì possibile sanare l’omessa comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La finalità di detto istituto è infatti quella di evitare che il contribuente possa perdere un beneficio fiscale a seguito di un mero inadempimento comunicativo o di natura formale, purché sussistano le condizioni sostanziali.
Ciò significa, in buona sostanza, che l’adempimento concernente la comunicazione all’ENEA non può essere sanato con la remissione in bonis se manca un requisito sostanziale (l’asseverazione di riqualificazione energetica per gli interventi Superbonus nel caso in esame) per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale.
Nel caso in cui, invece, sussistano tutti i requisiti sostanziali per poter beneficiare dei bonus fiscali, è possibile avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa presentazione della comunicazione all’ENEA.