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La Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14432/2023 smentisce il precedente orientamento giurisprudenziale in materia di enunciazione della rinuncia al finanziamento soci nel verbale assembleare.
La Sentenza n. 14432/2023 della Cassazione a Sezioni Unite, depositata il 24 maggio 2023, ha affermato che è dovuta l’imposta di registro pari al 3% sull’enunciazione del finanziamento soci oggetto di rinuncia in un verbale assembleare.
La norma oggetto di disputa è l’articolo 22 del D.P.R. n. 131/1986, riguardante la c.d. “Enunciazione di atti non registrati”. Parliamo di atti non registrati in quanto è prassi che i finanziamenti soci siano redatti mediante scambio di corrispondenza, evitando quindi la registrazione ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.
Secondo la predetta norma “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso, è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69”.
Al secondo comma, la norma introduce una deroga in caso di cessazione degli effetti della convenzione enunciata: “L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione”.
Requisiti fondamentali dell’enunciazione - che saranno utili per le considerazioni che seguono - risultano quindi essere:
Di seguito si darà nota delle motivazioni della richiamata Cassazione, oltre a dare evidenza dell’orientamento giurisprudenziale contrario, anch’esso recente e ora smentito dalla sentenza in commento.
La sentenza commentata ha ad oggetto i profili di responsabilità del notaio che ha ricevuto un atto per il pagamento dell’imposta, qualificata come principale, richiesta con avviso di liquidazione e dovuta solidalmente dal notaio e dalle parti.
Relativamente alla debenza sottostante all’avviso di liquidazione, la Cassazione afferma che:
La Cassazione ha quindi considerato pienamente sussistenti i presupposti giuridici per la tassazione del contratto di finanziamento enunciato, come preteso dall’Ufficio.
Nelle precedenti pronunce (Cass. n. 3839/2023 e Cass. n. 3841/2023), aventi ad oggetto la medesima fattispecie, diversamente da quanto affermato dalla sentenza in commento, i Giudici di legittimità avevano confermato la cessazione (a seguito della rinuncia) delle disposizioni enunciate e, quindi, negato la possibilità di sottoporre a tassazione il finanziamento soci oggetto di rinuncia nel verbale di assemblea.
Secondo le pronunce richiamate “non par dubbio che, nella specie, la convenzione enunciata (il finanziamento) abbia cessato i suoi effetti proprio a seguito della rinuncia al credito di restituzione da parte dei soci effettuata di cui ha dato conto il verbale assembleare”.
Per quanto riguarda l’identità delle parti, le Sentenze n. 3839 e n. 3841 hanno condiviso l’orientamento della più recente giurisprudenza della Cassazione a SU, affermando che “va ritenuto che il predetto verbale assembleare, constatando (funzione alla quale è deputato) la partecipazione dei soggetti intervenuti in assemblea, tra cui i soci e la società (perlomeno nel senso che l’atto deliberativo è ad essa riferibile), valga […] ad integrare il requisito soggettivo in esame nella parte in cui esso annota sia la partecipazione all’assemblea dei soci che l’atto deliberativo della società, soggetti questi (soci e società) che sono stati parti (questa volta in senso tecnico) del contratto di finanziamento, il che è quanto basta per ritenere integrato il requisito in commento”.
Il contrasto giurisprudenziale sopra illustrato, al momento risolto dalle autorevoli Sezioni Unite in modo sfavorevole al contribuente, deve essere attenzionato dalle società che hanno programmato la rinuncia al prestito soci al fine di ripianare le perdite rilevate in bilancio, nel caso in cui l’originario contratto di finanziamento non fosse stato assoggettato ad imposta di registro.