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Il Notariato, nello Studio n. 44-2023/T, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la trasformazione agevolata (da società commerciali a società semplici) delle realtà che gestiscono terreni agricoli.
Il Notariato, nel citato Studio n. 44-2023/T[1], ha fornito alcuni spunti riguardo la possibilità di accesso alla trasformazione agevolata - prevista dall’art. art. 1 comma 100 della L. 197/2022 - per le società che gestiscono terreni agricoli.
Il Notariato, nel citare la prassi dell’Agenzia delle Entrate[2], afferma che “la stessa AF ha sostenuto che la trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono la medesima tipologia di terreni, anche se destinati dalla stessa società alla coltivazione o all’allevamento di animali, non trova preclusioni, sempreché le predette società abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale degli stessi cespiti”.
Il testo della prassi citata recita testualmente, a pag. 41: “La trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono terreni agricoli non trova preclusioni, sempreché le predette società abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo”[3].
È chiaro, quindi, che l’interpretazione del Notariato si basa sulla definizione dell’attività di “gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo”.
L’agevolazione di cui alla L. n. 197/2022 è la riproposizione della medesima agevolazione prevista dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 all’art. 1 comma 115 e ss. e successivamente dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 commi 565 e 566.
Dalla lettura della Relazione illustrativa alla norma introdotta dalla L. n. 208/2015 è possibile comprendere la ratio della norma agevolativa su assegnazioni e trasformazioni: “Le disposizioni […] nascono dall'idea di fornire uno strumento utile ad eliminare alcune situazioni di ambiguità per quanto concerne la titolarità, da parte di società (di capitali e di persone), di beni, immobili e mobili registrati, non strumentali. Le predette disposizioni possono interessare, ad esempio, le società che siano titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali) e le società non operative, ai sensi della Legge 724 del 1994 o del Decreto Legge 138 del 2011”.
La Relazione si sofferma sul quadro legislativo vigente previsto per i soggetti che “utilizzano impropriamente la struttura societaria per intestare immobili che invece siano di utilizzo personale o familiare”.
La ratio della norma risulta essere quindi quella di consentire “una via d'uscita” a coloro che avevano intestato siffatti immobili, o beni mobili registrati, alle società, offrendo “alle società non operative l'opportunità (assegnazione ai soci o anche trasformazione in società semplice) per estromettere dal regime di impresa - a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste - quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli.”
Ciò ci aiuta a meglio analizzare la definizione del perimetro oggettivo e soggettivo della norma agevolativa: per quanto riguarda l’assegnazione, sono agevolabili solo i beni non direttamente utilizzati in un’attività d’impresa, in quanto sono i beni ricadenti di fatto nell’ambito delle società di comodo.
In altre parole, la norma, escludendo dal suo raggio d’azione gli immobili strumentali, vuole concedere un beneficio a quelle società che si limitano al possesso del bene, o al massimo al godimento dei suoi frutti senza il coordinamento e l’organizzazione di una struttura imprenditoriale.
Tornando al settore agricolo, ricordiamo che alle società commerciali operanti in agricoltura è stata concessa una specifica esimente dalla normativa sulle società di comodo[4].
Coerentemente con quanto sopra e relativamente alle assegnazioni, è quindi intervenuta la prassi, chiarendo che l’agevolazione è da escludersi per i terreni utilizzati per la coltivazione e/o allevamento, mentre spetta per i terreni concessi in locazione o in comodato, non essendo, in tale caso, impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa[5].
La prassi in materia di assegnazione rimane quindi fedele ai principi generali e alla ratio ispiratrice della norma agevolativa[6].
Anche nel caso della trasformazione agevolata da società commerciale a società semplice, la prassi ha affrontato il caso di una società (di capitale o di persone diversa dalla società semplice) che conduce direttamente i terreni.
Al par. 4.2. della Circolare n. 9/2002, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso rappresentato, non ricorre il presupposto soggettivo richiesto dalla legge ai fini della trasformazione, la quale “consente la trasformazione in società semplice solo per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni oggetto dell’agevolazione […]. Infatti, […] la società in questione esercita direttamente un’attività agricola; non può dirsi, pertanto, che oggetto esclusivo o principale della sua attività sia quello di mera gestione dei beni di sua proprietà, come, ad esempio, potrebbe verificarsi qualora i terreni fossero dati in locazione a terzi”.
Per completezza, la Circolare citata commentava la previgente versione dell’agevolazione, prevista all’art. 29 comma 1 L. n, 449/1997, la quale è assimilabile all’agevolazione ad oggi vigente.
A parere di chi scrive, quindi, la prassi sopracitata e contenuta nello Studio n. 44-2023/T del Notariato, secondo la quale “la trasformazione in regime agevolato delle società che gestiscono terreni agricoli non trova preclusioni sempreché' le predette società abbiano ad oggetto la gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo” dovrebbe leggersi alla luce della risposta fornita con la Circolare n. 9/2002, ovvero nel senso che il requisito della “gestione esclusiva o principale dei terreni ad uso agricolo” non ricorrerebbe qualora la società conduca direttamente i terreni, poiché la mera gestione sarebbe ravvisabile solo nell’ipotesi di terreni concessi in affitto a terzi.
Un ulteriore chiarimento sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, riferito alla vigente versione dell’agevolazione, potrebbe essere utile al fine di dare certezza ai contribuenti.
[1] Par. C.2.2. “Trasformazione di società che gestiscono terreni agricoli”;
[2] Circolare n. 26/2016;
[3] Allo stesso modo anche Circolare n. 112/1999 del Ministero delle Finanze;
[4] Con Provvedimento dell’11 giugno 2012 è stata disposta l’esclusione dalla disciplina delle società non operative delle società agricole, ovvero di quelle che rispettano i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 99/2004, art. 2;
[5] Cfr. Circolare n. 26/2017 par. 3.1. “Con riferimento alle società operanti nel settore agricolo, si precisa che qualora il terreno sia utilizzato per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali, lo stesso non è assegnabile ai soci in regime agevolato, essendo in tal caso impiegato dalla società nell’esercizio dell’impresa. Rientrano, invece, nella disciplina in esame i terreni concessi in locazione o in comodato al momento dell’assegnazione, non essendo in tal caso gli stessi impiegati dalla società nell’esercizio dell’impresa”;
[6] Per ulteriori considerazioni riguardo la differenza tra terreni coltivati e non coltivati formulate dalla dottrina, si veda A. Rocchi, L. Scappini “Trasformazioni e assegnazioni agevolate: problematiche specifiche del settore agricolo”, Il Fisco n. 39/2016.