Con l’Ordinanza n. 11271 del 28 aprile 2023, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni fiscali per la Piccola Proprietà Contadina (PPC), l’esclusione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita del fondo con destinazione agricola intervengano a favore di una società, di persone o di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducile all’art. 2135, Codice Civile, e la cui compagine societaria sia composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con il beneficiario originario dell’agevolazione.
Evoluzione normativa
Come noto, l'art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, convertito nella Legge n. 25/2010, ha posto a regime le agevolazioni per la Piccola Proprietà Contadina (PPC) di cui alla Legge n. 604/1954 che, in precedenza, erano state oggetto di reiterate proroghe.
In precedenza, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, aveva esteso agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) le agevolazioni fiscali precedentemente riconosciute a favore dei soli Coltivatori Diretti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 99/2004, riveste la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto, in possesso delle conoscenze e competenze professionali di cui all'art. 5, Regolamento (CE) n. 1257/1999, che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135, Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle medesime attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, precisa poi che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali, a condizione che lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135, Codice Civile e, nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
Per le società in accomandita, la qualifica di IAP deve essere posseduta da un socio accomandatario mentre, nel caso di società di capitali e cooperative, da almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative).
L'art. 2, comma 4-bis, D.Lgs. n. 99/2004, ha quindi previsto che le stesse agevolazioni tributarie concesse alla persona fisica siano riconosciute alle società agricole che abbiano veste di Imprenditore Agricolo Professionale, stabilendo, tuttavia, la decadenza dal beneficio in caso di perdita dei requisiti sociali nei cinque anni dalla loro fruizione.
La norma, in particolare, stabilisce che le agevolazioni siano riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio Coltivatore Diretto (o IAP[1]), alle società agricole di capitali con almeno un amministratore Coltivatore Diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio Coltivatore Diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Tali agevolazioni prevedono, in particolare, che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, beneficino dell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1%.
Le ultime indicazioni della Corte di Cassazione
Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda una contribuente che, dopo aver goduto dei benefici fiscali di cui all’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, per l’acquisto di terreni agricoli, prima dello spirare del termine dei cinque anni successivi alla compravendita, ha concesso in locazione i terreni medesimi ad una società agricola, costituita nella forma di società semplice, della quale erano uniche socie la figlia e la nuora (parente e affine di primo grado).
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo integrati i presupposti per la decadenza dalle agevolazioni tributarie per la Piccola Proprietà Contadina, ha notificato alla contribuente un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.
L’impugnazione dell’atto da parte della contribuente è stata tuttavia rigettata, in primo grado e in appello, sul presupposto che l’esclusione dalla decadenza di cui all’art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 228/2001, possa operare soltanto quando il trasferimento del terreno agricolo sia effettuato a favore di una persona fisica.
Secondo i Giudici di merito, in particolare, il carattere eccezionale della norma agevolativa ne impone una rigorosa interpretazione, con la conseguente impossibilità di travalicarne la formulazione letterale, estendendo l’esclusione della decadenza all’ipotesi del trasferimento o concessione in godimento del terreno agricolo a favore di società.
Investita della questione, la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento, ha evidenziato che, in tema di agevolazioni di cui alla Piccola Proprietà Contadina, l'esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 228/2001, opera anche nelle ipotesi in cui l'affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all'art. 2135, Codice Civile, e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l'originario beneficiario dell'agevolazione.
In considerazione di tale equiparazione di persone fisiche e società agricole nell'ammissione ai benefici PPC, la Suprema Corte ha ritenuto che anche l'art. 11, D.Lgs. n. 228/2001, debba essere adeguato sul piano interpretativo alle nuove previsioni.
Di conseguenza, l'esclusione della decadenza dai benefici fiscali deve estendersi anche alle ipotesi in cui l'affitto o la vendita siano effettuati a favore di società che abbiano sia un oggetto sociale riconducibile all'art. 2135, Codice Civile, sia una compagine societaria equivalente sul piano dei legami familiari a quella prevista dalla norma, permanendo anche in questo caso intatta quella presunzione di continuità nella coltivazione diretta del fondo che costituisce la ratio della disposizione in deroga.
A tal fine non assume peraltro rilievo la circostanza che nella compagine sociale della società non sia presente il primo beneficiario dell’agevolazione, ma solo suoi familiari ed affini.
[1] Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 99/2004 “All'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di Coltivatore Diretto”. Inoltre, ai sensi del successivo comma 5-quater, “Qualunque riferimento, nella legislazione vigente, all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'Imprenditore Agricolo Professionale, come definito nel presente articolo”.
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