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L’Agenzia delle Entrate ha annunciato la messa a disposizione di un nuovo servizio di consultazione massiva dei dati di sintesi, comprensivo anche degli esiti di validazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute per il tramite dell’Ufficio Tributario di San Marino.
Il servizio, in particolare, consente di automatizzare le verifiche circa l’esito di validazione rilasciato dall’Ufficio Tributario sammarinese, consentendo quindi di regolarizzare, tempestivamente, le operazioni che non superano i controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino, senza corrispondere sanzioni ed interessi.
Come noto, l’art. 12, D.L. n. 34/2019, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni tra operatori economici italiani e sammarinesi.
Con D.M. 21 giugno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi aggiornato, con effetto dal 1° ottobre 2021, la disciplina IVA delle operazioni con la Repubblica di San Marino di cui al D.M. 24 dicembre 1993.
Il decreto ministeriale, in particolare, ha previsto che l’obbligo di adozione della fatturazione elettronica per le operazioni in esame decorresse dal 1° luglio 2022. Tuttavia, nel periodo 1° ottobre 2021 - 30 giugno 2022, gli operatori italiani potevano scegliere di adottare anticipatamente la fatturazione elettronica per le operazioni con le controparti sammarinesi.
Con Provvedimento 5 agosto 2021, Prot. n. 211273/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche in relazione alle operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia e operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino.
Il provvedimento, in particolare, ha previsto che le fatture relative alle cessioni di beni scambiati con operatori di San Marino siano trasmesse e ricevute, attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le regole tecniche contenute nel Provvedimento 30 aprile 2018, Prot. n. 89757/2018, dell’Agenzia delle Entrate (ossia, con le medesime regole previste per la fatturazione elettronica interna).
Con Circolare n. 92466/2021, l’Ufficio Tributario di San Marino ha quindi istituito il codice destinatario “2R4GTO8”, da esporre nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei cessionari sammarinesi (si evidenzia che l’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporta lo scarto della fattura da parte del Sistema di Interscambio), le quali, si ricorda, devono riportare, quale natura dell’operazione, il codice N3.3, “Non Imponibili - Cessioni verso San Marino”.
Ancora, con Provvedimento 29 settembre 2021, Prot. n. 248717/2021, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al Provvedimento 5 agosto 2021, Prot. n. 211273/2021, convalidando, peraltro, il codice destinatario istituito dall’Ufficio Tributario di San Marino.
L’introduzione della fatturazione elettronica ha determinato la soppressione dell’obbligo di presentare gli elenchi INTRASTAT in relazione alle cessioni di beni verso San Marino. Inoltre, il ricorso alla fatturazione elettronica ha comportato anche l’esclusione dall’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (tale obbligo, tuttavia, ricorre ancora per le prestazioni di servizi con operatori economici sammarinesi non documentate da fatture elettroniche).
In relazione alle prestazioni di servizi, infatti, l’art. 20, D.M. 21 giugno 2021, prevede la facoltà di emissione della fattura elettronica nei confronti dei committenti, operatori economici sammarinesi, che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione. La fatturazione elettronica, tuttavia, è prevista in relazione alle sole prestazioni di servizio territorialmente rilevanti, ai fini IVA, in territorio extracomunitario. Il ricorso alla fattura elettronica è quindi ammesso per le prestazioni di servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, rese a operatori sammarinesi (territorialmente rilevanti a San Marino, Paese di stabilimento del committente sammarinese), mentre è da ritenersi escluso per le prestazioni di servizi “specifici” rese a operatori sammarinesi ma territorialmente rilevanti in Italia (come, ad esempio, in caso di servizi su beni immobili, territorialmente rilevanti nel Paese ove insiste l’immobile).
L’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni con San Marino riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, compresi i contribuenti forfettari e “minimi” obbligati alla fatturazione elettronica (quelli che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, inferiori a 25.000 euro, sono tenuti all’adozione della fatturazione elettronica solo dal 1° gennaio 2024).
Inoltre, per espressa previsione legislativa, l’obbligo ricorre anche in capo ai soggetti non residenti identificati in Italia.
Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici sammarinesi (operazioni B2B) e i servizi connessi sono assimilati alle cessioni all’esportazione e, pertanto, beneficiano del regime di non imponibilità IVA accordato dagli artt. 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni all’acquirente o a terzi per suo conto; tuttavia, se anteriormente al verificarsi di tali eventi è emessa fattura o pagato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo.
Qualora gli effetti traslativi o costitutivi dell’operazione si producano in un momento successivo, la cessione si considera effettuata nel momento in cui tali effetti si producono e, comunque, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Relativamente alle cessioni di beni verso operatori economici sammarinesi, con spedizione o trasporto nella Repubblica di San Marino, le fatture (e le eventuali note di variazione), emesse in formato elettronico e riportanti il numero identificativo del cessionario sammarinese, devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio.
Il codice destinatario da utilizzare nel file xml è “2R4GTO8”, la natura dell’operazione da indicare in fattura è “N3.3”, ossia “Operazioni non imponibili - Cessioni verso San Marino” (il valore dell’operazione confluisce nel rigo VE30, colonna 4, del Modello IVA annuale).
Il Sistema di Interscambio, a sua volta, provvede alla trasmissione del file xml all’Ufficio Tributario sammarinese che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta all’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino dell'Agenzia delle Entrate.
Il fornitore italiano può visualizzare la fattura elettronica emessa e l’esito dei controlli effettuati dall'Ufficio Tributario di San Marino mediante il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
La non imponibilità IVA delle operazioni in esame è, infatti, subordinata alla convalida dell’Ufficio Tributario sammarinese. Qualora, decorsi quattro mesi dall'emissione della fattura, l'Ufficio Tributario non ne convalidi la regolarità, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA e, pertanto, il fornitore italiano, entro i trenta giorni successivi, è tenuto ad emettere una nota di variazione in aumento di cui all’art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, senza, tuttavia, che ricorra l’obbligo di corrispondere sanzioni ed interessi.
In relazione agli acquisti di beni da fornitori sammarinesi, gli adempimenti a carico dei cessionari italiani sono differenziati a seconda che la fattura riporti l’addebito dell’IVA o meno.
Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi in relazione alle cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, scortati da D.D.T. o documento equipollente, sono trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino al Sistema di Interscambio che, a sua volta, le recapita al cessionario italiano (il quale, mediante il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, può visualizzare le fatture elettroniche ricevute).
Qualora la fattura elettronica rechi l’addebito dell’IVA, l’imposta è versata direttamente dall’operatore economico sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino che, entro i quindici giorni successivi, la riversa alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino dell’Agenzia delle Entrate (trasmettendo contestualmente gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti).
A sua volta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino dell’Agenzia delle Entrate controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi, dandone poi apposita comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino.
In caso di versamento carente, l’Ufficio Tributario di San Marino procede all’integrazione dell’imposta dovuta, mentre, in caso di versamento eccedente l’imposta dovuta, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino dell’Agenzia delle Entrate restituisce all’Ufficio Tributario sammarinese le somme non dovute.
Qualora i controlli abbiano esito positivo, la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino fornisce apposita comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e all’acquirente (che, da tale momento, può legittimamente detrarre l’IVA ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 633/1972). Il positivo esito del controllo, in particolare, può essere visualizzato tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
Nel caso in cui il fornitore sammarinese emetta la fattura elettronica senza indicazione dell’IVA, l’acquirente italiano è tenuto ad assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche (trasmissione al SdI, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, di un’autofattura con tipo documento “TD19”).
Dallo scorso 12 luglio 2023, è disponibile un nuovo servizio per la consultazione massiva dei dati di sintesi, con anche gli esiti di validazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute per il tramite dell’Ufficio Tributario di San Marino.
Il servizio consente di automatizzare le verifiche circa l’esito di validazione rilasciato dall’Ufficio Tributario sammarinese, essenziale ai fini della eventuale emissione, nei trenta giorni successivi, di una nota di variazione IVA, senza il pagamento di sanzioni ed interessi, in caso di esito negativo.
Come sopra anticipato, infatti, qualora decorsi quattro mesi dalla data di emissione della fattura l'Ufficio tributario sammarinese non ne convalidi la regolarità, l’operazione deve essere assoggettata ad IVA entro i trenta giorni successivi, con l’emissione di una nota di variazione in aumento di cui all’art. 26, comma 1, D.P.R. 633/1972. Il rispetto di tali termini consente di regolarizzare l’operazione senza corrispondere sanzioni ed interessi.
L’operatore italiano, che riceve o emette fatture verso un operatore di San Marino, può visualizzare, mediante i servizi del portale Fatture e Corrispettivi, le fatture elettroniche emesse e ricevute verso e da operatori di San Marino.
Per tali fatture, contraddistinte dalla sigla “SM”, è possibile verificare lo stato dei controlli, mediante la visualizzazione di un esito di validazione e della data in cui è stato rilasciato l’esito nella scheda di dettaglio della fattura.
In caso di esito negativo, sul portale Fatture e Corrispettivi, nelle informazioni relative alla fattura è riportata l’annotazione “San Marino - Vidimazione negata”.
Al fine di automatizzare la verifica degli esiti di validazione delle fatture, il nuovo servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità di un download massivo anche degli esiti di validazione, limitando i potenziali profili sanzionatori e senza che ricorra l’obbligo di consultare le informazioni relative a ciascun singolo tracciato trasmesso.