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La Risposta 396/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla compensazione anche dopo la cessazione dell’attività d’impresa, in presenza di alcuni requisiti.
La Risposta n. 396 del 27 luglio 2023 riguarda il caso di un imprenditore, titolare di una lavanderia/tintoria, cessata il 31 dicembre 2022.
Il contribuente ha maturato - nel periodo d'imposta 2022 - bonus energia relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (alla luce della normativa di cui all’art. 6 del D.L. n. 115/2022 e successive proroghe e modifiche). Il contribuente ha provveduto ad inviare, in data 16 marzo 2023, la comunicazione dei crediti di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.
Il quesito riguarda quindi la possibilità di utilizzare in compensazione i predetti crediti d’imposta nonostante l’attività d’impresa sia cessata il 31 dicembre 2022.
Come noto, il Legislatore ha introdotto, a più riprese, i predetti bonus energetici per limitare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas sulla produzione e sul carovita.
L’Ufficio ha confermato la possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell'attività, a condizione che l’utilizzo avvenga entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (IVA quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale.
Ciò in quanto, nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, si tratta in ogni caso di debiti correlati all’attività d'impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell'ultimo periodo d'imposta alla medesima riferibili.
Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, solamente i debiti fiscali e previdenziali riferibili all'attività d'impresa, e non anche altri debiti “personali'” dell’imprenditore.
Nel motivare quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la propria Circolare n. 36/2022, la quale ha chiarito che: “beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le imprese che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste”.
Da ultimo, l’Ufficio ha anche confermato la possibilità, per l’istante, di cedere i predetti crediti, purché la cessione riguardi l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento e non solo ciò che residua.