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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Decisione n. 2023/1552 del 25 luglio 2023, il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia a prorogare l’applicazione del meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Tuttavia, per le operazioni effettuate a favore delle società quotate in borsa, incluse nell’indice FTSE MIB e identificate ai fini IVA, la scissione dei pagamenti sarà applicabile solo fino al 30 giugno 2025. Dal 1° luglio 2025, pertanto, tali società non rientreranno più tra i soggetti interessati da tale peculiare meccanismo di contrasto all’evasione IVA.
L'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, disciplina un peculiare meccanismo di applicazione dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, in base al quale l'imposta addebitata nelle fatture dai fornitori è trattenuta dall’Ente cessionario o committente, per essere poi versata direttamente nelle casse erariali.
La Pubblica Amministrazione acquirente, in particolare, è tenuta a ripartire (o, meglio, “splittare”) il pagamento della fattura ricevuta in due distinti versamenti: uno a favore del fornitore, per l’ammontare della quota imponibile, e uno all’Erario, per la quota dell’IVA indicata in fattura.
Al fornitore è quindi riconosciuto il pagamento della sola quota imponibile esposta in fattura e delle altre somme non soggette a imposta eventualmente dovute.
Dal meccanismo dello split payment sono tuttavia espressamente esclusi i compensi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 o a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito. Di conseguenza, la scissione dei pagamenti non è applicabile da parte dei lavoratori autonomi.
Dalla disciplina dello split payment sono poi escluse:
La disciplina attuativa della scissione dei pagamenti è contenuta nel D.M. 23 gennaio 2015, oggetto di reiterate modifiche a seguito dell'ampliamento dei soggetti destinatari del meccanismo. Allo stato attuale, in particolare, oltre alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame ricomprende i soggetti riepilogati nella seguente tabella.
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a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona |
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b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% |
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c) Società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 2, Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri |
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d) Società controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, Codice Civile, dalle predette Amministrazioni Pubbliche o dai predetti enti e società di cui alle lett. a), b), c) ed e) |
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e) Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni Pubbliche o da enti e società di cui alle lett. a), b), c) e d) f) |
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f) Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA |
Gli elenchi per il 2023 dei soggetti per i quali trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (che possono essere ricercati anche tramite il loro Codice Fiscale) è disponibile sul sito del MEF.
Per individuare le Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali sussiste l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica PA, occorre invece far riferimento all’elenco pubblicato sul sito internet dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Da ultimo, si evidenzia che qualora un ente o una società sia incluso o escluso dagli elenchi in corso d’anno, l’applicazione o la non applicazione del meccanismo in esame decorre dalla data di aggiornamento dell’elenco da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il fornitore è tenuto all'emissione della fattura in regime di split payment secondo le regole generali. La fattura deve recare, tra l’altro, la base imponibile, l'aliquota IVA applicabile, l'ammontare dell'imposta, l'annotazione “Scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972”. Nella fattura elettronica, quest'ultimo obbligo è assolto riportando nel campo “Esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).
Il fornitore non è tenuto al pagamento dell'imposta applicata, poiché tale obbligo ricade sulla Pubblica Amministrazione o sulla società acquirente.
La fattura deve essere registrata nel registro IVA fatture emesse secondo le regole generali di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. n. 633/1972, avendo cura di non computare l'IVA nelle liquidazioni periodiche.
Lo split payment rappresenta un meccanismo di applicazione dell’IVA che si discosta da quelli previsti dalla Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) e, pertanto, la sua applicazione nel territorio di uno dei Paesi membri richiede l’autorizzazione del Consiglio europeo.
Con la Decisione n. 2020/1105 del 24 luglio 2020, l’Italia ha ottenuto l’autorizzazione all’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2023.
Da ultimo, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea della Decisione n. 2023/1552 del 25 luglio 2023, il Consiglio europeo ha autorizzato l’Italia a proseguire, senza soluzione di continuità, con l’applicazione dello split payment fino al 30 giugno 2026.
Tuttavia, relativamente alle operazioni effettuate a favore delle società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA, l’autorizzazione all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata autorizzata (solo) fino al 30 giugno 2025. Dal 1° luglio 2025, pertanto, il meccanismo in esame non sarà più applicabile nei confronti di tali società e, pertanto, i cedenti e prestatori che effettueranno operazioni nei confronti delle predette società incasseranno dalle stesse l’imposta in via di rivalsa, salvo nei casi in cui si applichi il meccanismo del reverse charge.
Tale modifica risponde all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente il meccanismo speciale in esame.