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Con la Risposta ad Interpello n. 392 del 24 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in relazione alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a casa-vacanze. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, in particolare, qualora l’attività turistico-ricettiva sia svolta da una società e le relative prestazioni siano assoggettate ad imposta, l’IVA corrisposta per l’acquisto dell’immobile risulta detraibile, ancorché relativa ad un immobile ad uso abitativo.
L’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, contempla delle ipotesi di esclusione o di limitazione della detrazione per taluni beni e servizi. In particolare, ai sensi del comma 1, lett. i), dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione degli stessi.
La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo alle operazioni esenti di cui al n. 8) dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972, che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972.
La ratio di questa indetraibilità oggettiva va ravvisata, in linea generale, nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l'acquisto abbia ad oggetto beni (come i fabbricati abitativi), nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati promiscuamente, sia nell'attività d'impresa sia per finalità ad essa estranee.
In merito alla distinzione tra immobili a destinazione abitativa ed immobili strumentali, occorre aver riguardo alla classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Rientrano, pertanto, nella categoria degli immobili ad uso abitativo tutte le unità immobiliari catastalmente classificate o classificabili nelle categorie da A/1 ad A/11, escluse quelle classificate o classificabili in A/10.
Con Risoluzione n. 18/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quando gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo nell'ambito di un'attività di tipo ricettivo (gestione di case-vacanze, affitta camere, ecc.) che comporti l'effettuazione di prestazioni di servizi imponibili IVA, gli stessi devono essere considerati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura.
Di conseguenza, le spese di acquisto e di manutenzione relative a tali immobili non risentono dell'indetraibilità IVA recata dall'art. 19-bis1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 633/1972.
Il caso oggetto della Risposta ad interpello n. 392/2023 riguarda una società esercente attività immobiliare, che intende acquistare un immobile di pregio (una villa), da destinare alla locazione.
Tale immobile è stato acquistato nel 2018 da un’altra società che, dopo aver effettuato sullo stesso un'importante ristrutturazione, ha concesso l’immobile in locazione a soggetti terzi, in ragione di una programmata attività di locazione turistica.
L’operazione di cessione dell’immobile sarà assoggettata ad IVA nella misura del 10%, in quanto effettuata entro cinque anni dal compimento dell'intervento di ristrutturazione dallo stesso soggetto che ha eseguito i lavori.
A seguito dell’acquisto, la società istante intende continuare a gestire la villa nell'ambito dell'attività di locazione turistica, e si è quindi rivolta all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti circa la possibilità di portare in detrazione l'IVA assolta in sede di acquisto dell'immobile, qualificato come “abitativo” (categoria catastale A/7), ma destinato allo svolgimento di una vera e propria attività commerciale (la locazione turistica).
Richiamando le indicazioni a suo tempo rese con la Risoluzione n. 18/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se l’attività turistico-ricettiva è continuata dalla società (anche se per il tramite di un outsourcer) nel rispetto della normativa di settore e le relative prestazioni sono assoggettate ad IVA nella misura stabilita dal n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia al 10%, l'imponibilità delle prestazioni di alloggio, in coerenza con i principi generali dell'IVA, determina la possibilità di portare in detrazione l’imposta assolta per l’acquisto dell’immobile, benché relativa a un’unità che sotto l'aspetto catastale si presenta come abitativa.