Il rispetto della prevalenza per gli imprenditori agricoli è sempre più minato dai fenomeni atmosferici che si stanno susseguendo in queste ultime settimane.
Se prima erano piogge e alluvioni a mettere a dura prova il raccolto dei produttori agricoli, ora bisogna fare i conti con le raffiche di vento e gli incendi, che si stanno alternando con sempre maggior frequenza.
Ovviamente, quando accadono tali eventi atmosferici, la produzione agricola viene compromessa e gli imprenditori agricoli si vedono costretti ad approvvigionarsi da terzi per poter garantire il proseguimento della loro attività e per mantenere fede agli accordi presi.
Così facendo, però, verrebbe meno il rispetto del requisito della prevalenza richiamato dall’art. 2135 c.c., secondo cui i prodotti acquistati da terzi devono essere inferiori ai prodotti derivanti dalla propria attività agricola, pena la riqualificazione della propria attività in commerciale.
Per evitare che l’assenza o la scarsità di prodotti derivanti dalle proprie attività agricole comportino l’impossibilità di acquistare prodotti da terzi, provocando così l’abbattimento dell’intera attività esercitata dall’impresa, è stata prevista la diposizione di cui al comma 988 della Legge n. 234/2021, che consente all’imprenditore agricolo di mantenere la sua qualifica anche nel caso in cui non sia in grado di dimostrare la prevalenza a causa di eventi calamitosi.
Più precisamente, la norma richiede che gli imprenditori agricoli si approvvigionino, prevalentemente, da altri imprenditori agricoli.
La norma dispone che, in questa circostanza, l’imprenditore agricolo mantenga la sua qualifica ad ogni effetto di legge, pertanto non perde:
- la qualifica di IAP e di società agricola;
- l’iscrizione nella previdenza agricola;
- l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese agricole.
Al fine di non perdere la qualifica e le varie iscrizioni sopra elencate, la norma richiede il rispetto di due condizioni. In primo luogo, è necessario che l’evento che ha portato alla distruzione della propria produzione sia dichiarato eccezionale dagli enti competenti. Il che implica che gli eventi atmosferici tipici delle stagioni non potranno essere considerati quali “eventi eccezionali”.
La seconda condizione richiesta dalla norma è che, durante il periodo di sospensione della verifica della condizione di prevalenza (di durata massima di tre periodi di imposta) l’imprenditore potrà approvvigionarsi esclusivamente dal comparto agronomico in cui opera.
Tuttavia, anche se l’introduzione della prevalenza virtuale tutela la qualifica di IAP delle società agricole, nulla si è detto in merito al trattamento fiscale delle società che acquistano da terzi in misura prevalente rispetto ai propri prodotti.
L’ampia formulazione del comma 988 che, come detto, prevede il mantenimento ad ogni effetto di legge della qualifica di imprenditore agricolo, può legittimare una interpretazione di questa disposizione che, anche agli effetti fiscali, porti a dire che per effetto della stessa è possibile mantenere anche il regime di determinazione catastale del reddito agrario. Il tema è particolarmente controverso ed è bene che l’Agenzia delle entrate si pronunci esplicitamente sulla questione.
In assenza di disposizioni chiare, trova applicazione la regola generale secondo cui, qualora non venga rispettato il requisito della prevalenza, si determinerà la perdita dell’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola e l’intera produzione dell’anno dovrà essere tassata analiticamente (ricavi-costi) ai sensi dell’art. 56 del TUIR.
Non si comprende quali potrebbero essere le motivazioni poste alla base di una eventuale disparità tra le implicazioni civilistiche e quelle fiscali della prevalenza virtuale. Tuttavia, l’assenza di chiarimenti da parte del Legislatore impone il mantenimento di un atteggiamento prudenziale.
In ogni caso, considerata la frequenza con cui gli eventi calamitosi si stanno presentando e visto che già per il 2023 molti imprenditori agricoli hanno dovuto ricorrere alla disposizione in parola, sarebbe auspicabile che al più presto vi fosse un intervento chiarificatore.
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