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La Legge n. 58/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2019, ha istituito, per il solo periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta a favore delle imprese e lavoratori autonomo che acquistano prodotti derivanti dal riciclo e dal riuso.
In particolare, l’art. 26-ter, comma 1, D.L. n. 34/2019, prevede il riconoscimento di un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
Il credito d’imposta è riconosciuto entro un massimo di 10.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020. Lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale per il pagamento di tributi e contributi.
Il bonus in esame non è cumulabile con il c.d. credito d’imposta “Riciclaggio plastica” di cui all’art. 1, comma 73, Legge n. 145/2018.
Con D.M. 6 ottobre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico, ha definito le disposizioni attuative del credito d’imposta.
Il decreto ha previsto che il bonus sia fruibile a condizione che i beni acquistati siano impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale. È previsto, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunichi all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute.
I beneficiari possono visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt.61 e 109, comma 5, TUIR. Lo stesso deve essere indicato nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui viene riconosciuto.
Con l’Avviso 20 dicembre 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha poi definito le modalità applicative per l’accesso all’apposita piattaforma elettronica per la presentazione della domanda di beneficio (che, si ricorda, doveva essere presentata entro il 21 febbraio 2022).
Con Risoluzione n. 48/E del 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha (finalmente) istituito il codice tributo “7052”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34”, da esporre nel Modello F24 ai fini della fruizione del bonus.
La delega di pagamento deve essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è riconosciuto. Lo stesso è poi fruibile a decorrere dal decimo giorno successivo alla data della comunicazione del riconoscimento del credito da parte del Ministero della Transizione Ecologica.
In sede di compilazione del Modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “Anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, non opera il limite di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 2 milioni di euro annui, nonché il limite cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, per l’utilizzo in compensazione dei crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
In conclusione, si evidenzia che, in fase di elaborazione dei Modelli F24 presentati dai contribuenti, l’Agenzia delle Entrate verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del Modello F24.