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Il Decreto Legge n.104/2023 (c.d. Decreto Omnibus) modifica i termini entro i quali occorre sostenere le spese per gli interventi su edifici unifamiliari per poter beneficiare del Superbonus del 110%.
L’articolo 119 del D.L. 34/2020, a seguito delle precedenti modifiche, prevedeva, al comma 8-bis, che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi su di un massimo di due unità immobiliari autonome o, comunque, indipendenti quand’anche site in edifici plurifamiliari, qualora, alla data del 30 settembre 2022, avessero effettuato almeno il 30% dei lavori, per gli interventi pagati entro il 30 settembre 2023, beneficiassero del Superbonus nella misura del 110%.
L’articolo 24 del D.L. 104/2023 proroga il suddetto termine per sostenere le spese dei suddetti interventi al 31 dicembre 2023.
Pertanto, in base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.33/E/2022, relativamente agli interventi su edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, il Superbonus del 110% spetta:
Ricordiamo che il medesimo termine era stato precedentemente esteso al 31 dicembre per i soggetti dei territori alluvionati (D.L. 61/2023, l’art. 1. comma 10); attualmente la disposizione ha pertanto valenza sull’intero territorio nazionale.
L’articolo 25 del D.L. 104/2023 introduce l’obbligo per i crediti ceduti o per quelli trasferiti a seguito dello sconto in fattura ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 34/2020, di comunicare l’ammontare dei crediti non ancora utilizzati che risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo.
Tale obbligo riguarda l’ultimo cessionario del credito d’imposta, il quale avrà 30 giorni dal momento in cui avrà avuto conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Tale disposizione sarà operativa a partire dal 1° dicembre 2023 e, qualora a quella data il titolare del credito abbia già avuto conoscenza dell’impossibilità di utilizzare il credito spettante, la comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 2 gennaio 2024, pena l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro.
Le modalità con cui effettuare la suddetta comunicazione saranno definite con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.