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Con l’Ordinanza n. 13309/2023, depositata lo scorso 15 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa sull’indetraibilità IVA sancita dall’art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 633/1972, in relazione all’acquisizione di unità immobiliari a destinazione abitativa.
La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità concerne, in particolare, la legittimità della detrazione IVA operata da un imprenditore agricolo per la costruzione di una abitazione destinata ad ospitare i propri dipendenti.
Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993, per effetto del quale l’abitazione costruita da un imprenditore agricolo e destinata ad ospitare i propri lavoratori dipendenti assume il carattere della ruralità, ancorché sia accatastata nella categoria A (ossia, tra gli immobili abitativi).
Tali abitazioni, avendo il carattere di immobili rurali strumentali, non soggiacciono dunque alle limitazioni alla detraibilità dell’imposta sancite dalla lett. i) dell’art. 19-bis.1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, infatti, non assume rilievo la classificazione catastale, ma l’effettivo utilizzo dell’immobile.
Nel caso specifico, la destinazione dell’unità abitativa ad alloggio dei dipendenti dell’imprenditore agricolo conferisce alla stessa il carattere di ruralità, legittimando così la detrazione IVA operata.
Nell’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione è anche intervenuta sull’effettiva portata dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che le limitazioni alla detrazione dell’imposta addebitata dal venditore dell’immobile a titolo di rivalsa hanno carattere oggettivo e, pertanto, operano anche nell’ipotesi in cui l’immobile abitativo sia stato costruito e non acquistato dall’imprenditore.
In tale ipotesi, secondo la Suprema Corte, il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato dalle sole imprese che hanno ad oggetto esclusivo o principale dell’attività la costruzione dei predetti fabbricati.
Tale ultima indicazione della Corte di Cassazione non è tuttavia condivisibile, giacché la formulazione normativa della lett. i) dell’art. 19-bis.1, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, si limita a vietare l’esercizio del diritto alla detrazione in relazione all’acquisto di immobili abitativi, senza citare la diversa ipotesi della costruzione dell’unità abitativa.
In mancanza di un espresso divieto, si ritiene pertanto ammessa la detrazione dell’IVA corrisposta da un imprenditore per la costruzione di un immobile a destinazione abitativa, sempre che lo stesso non effettui operazioni esenti o fuori campo IVA.
Peraltro, l’art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede che la successiva cessione risulti imponibile IVA entro cinque anni dalla data di costruzione, legittimando, dunque, inequivocabilmente la detrazione dell’IVA corrisposta in sede di costruzione dell’immobile.