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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge n. 102/2023, di modifica al c.d. “Codice della proprietà industriale” di cui al D.Lgs. n. 30/2005.
L’intervento normativo ha rimodulato, tra l’altro, la misura dell’imposta di bollo dovuta sulle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, trasmesse telematicamente o consegnate su supporti informatici alle CCIAA e all’Ufficio brevetti e marchi.
In particolare, con lo scopo di incentivare il ricorso al c.d. bollo digitale, l’art. 31, Legge n. 102/2023, ha modificato, in rialzo e in diminuzione, la misura dell’imposta di bollo applicabile in base al tipo di domanda o di registrazione di cui all’art. 1, comma 1-quater, Tariffa, Parte I, Allegato A, D.P.R. n. 642/1972 (il bollo digitale, infatti, è utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte).
Di seguito si riepilogano in forma tabellare le nuove misure dell’imposta di bollo applicabili a partire dal 23 agosto 2023 (data di entrata in vigore della Legge n. 102/2023).
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I nuovi importi dell’imposta di bollo |
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Domande di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori |
48 euro (in precedenza 42 euro) |
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Domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, cui siano allegati uno o più dei seguenti documenti: a) lettere d’incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; b) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; c) rilascio di copia autentica del verbale di deposito |
16 euro (in precedenza 20 euro) |
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Istanze di trascrizione e relativi allegati |
80 euro (in precedenza 85 euro) |
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Istanze di annotazione e domande diverse da quelle sopraindicate |
16 euro (in precedenza 20 euro) |
Restano immutate le modalità di pagamento definite dal comma 2-bis dell’art. 1, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972, in base al quale l’imposta dovuta per le domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e le altre formalità inerenti tali diritti è corrisposta in modalità virtuale tramite le Camere di Commercio autorizzate alla riscossione.
Da ultimo, si ricorda che l’imposta di bollo sulle formalità relative ai titoli di proprietà industriale è dovuta all’atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.