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Entro il prossimo 30 settembre, i contribuenti che hanno inteso aderire alle definizioni agevolate offerte dalla Legge di Bilancio 2023 saranno chiamati al pagamento delle somme dovute e alla presentazione delle relative istanze di adesione.
In particolare, entro il prossimo 30 settembre, i soggetti che intendono fruire del c.d. ravvedimento operoso speciale, ossia della disposizione che consente di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, corrispondendo le sanzioni ridotte ad 1/18, saranno tenuti a rimuovere le violazioni, presentando la dichiarazione integrativa, e a versare le somme dovute (unica soluzione o prima rata delle 8 previste).
Sempre entro il 30 settembre 2023, i soggetti che intendono aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti saranno tenuti a presentare, esclusivamente in modalità telematica, la relativa domanda di adesione e ad effettuare il versamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata).
Il termine del 30 settembre opera poi in relazione alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (per la quale occorre sottoscrivere l'accordo per la conciliazione totale o parziale) e per la rinuncia agevolata ai giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (per la quale occorre rinunciare alla lite e sottoscrivere il relativo accordo).
Infine, entro il prossimo 30 settembre, i soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato l’Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche, possono presentare l’istanza di adesione alla c.d. Rottamazione-quater.
In relazione al mese di ottobre, invece, si segnala che entro il 31 ottobre 2023 deve essere effettuato il versamento (unica soluzione o prima rata di due) delle somme dovute per la definizione delle irregolarità formali. Tale disposizione, si ricorda, consente di regolarizzare le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, corrispondendo 200 euro per ciascun periodo d'imposta.
Il 31 ottobre scade anche il termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la Rottamazione-quater. In questo caso opera anche l’istituto del lieve inadempimento e, pertanto, il pagamento può essere effettuato anche entro i cinque giorni successivi alla scadenza.
Ancora, entro il prossimo 20 novembre, i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall'alluvione dello scorso mese di maggio, saranno tenuti a trasmettere gli adempimenti e ad effettuare i pagamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023.
Da ultimo, si ricorda che il 30 novembre deve essere versata la seconda rata da parte dei contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater.