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Nel corrente mese di settembre, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta energia e gas sono tenute a svolgere taluni adempimenti propedeutici alla fruizione dei bonus.
In particolare, entro il prossimo 20 settembre 2023, occorre presentare la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (tali crediti d’imposta, si ricorda, devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023).
Inoltre, le imprese che entro lo scorso 16 marzo non hanno presentato la comunicazione relativa ai crediti del terzo e quarto trimestre 2022, possono beneficiare della remissione in bonis, presentando la comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023.
Con Circolare n. 24/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuovi interessanti chiarimenti in relazione alle agevolazioni fiscali riconosciute a favore delle imprese per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi nel settore energetico.
Nel documento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria ha indicato anche il calendario delle scadenze per l’utilizzo in compensazione e per la cessione dei bonus energia e gas.
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Periodo di maturazione |
Utilizzo in compensazione |
Cessione del credito |
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1° trimestre 2023 (Legge n. 197/2022) |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
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2° trimestre 2023 (D.L. n. 34/2023) |
31 dicembre 2023 |
18 dicembre 2023 |
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3° trimestre 2022 (D.L. n. 115/2022) |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
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Ottobre e novembre 2022 (D.L. n. 144/2022) |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
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Dicembre 2022 (D.L. n. 176/2022) |
30 settembre 2023 |
20 settembre 2023 |
I codici tributo da esporre nel Modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei sopraindicati crediti sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con le Risoluzioni nn. 59/E/2022, 73/E/2022, 2/E/2023, 17/E/2023 e 41/E/2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione a mezzo Modello F24, i crediti d'imposta possono essere ceduti, per l’intero loro importo, a soggetti terzi (compresi banche e altri intermediari finanziari).
Con Provvedimento 26 gennaio 2023, prot. n. 24252/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022. Tale termine, inoltre. È stato esteso anche alle comunicazioni relative alle cessioni dei crediti del terzo trimestre 2022 e dei mesi di ottobre e novembre 2022.
La comunicazione deve essere inviata utilizzando l’apposito modello, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto); quando non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione deve essere presentata a cura del beneficiario del credito (cedente), che a tal fine può anche avvalersi di un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
In conclusione, si evidenzia che i beneficiari dei crediti d’imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, che non hanno rispettato il termine dello scorso 16 marzo per la trasmissione della comunicazione, possono sanare la propria posizione inviando la comunicazione entro il 30 settembre 2023 (in mancanza, si determina la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023).
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, ha affermato che coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16 marzo 2023 possono farlo anche successivamente, previo versamento della sanzione di 250 euro tramite Modello F24 ELIDE (codice tributo “8114”). Tuttavia, la remissione in bonis deve inoltre precedere l’utilizzo del credito in compensazione (Risoluzione Agenzia Entrate 19/06/2023, n. 27).