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Come noto, nell’ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è previsto il finanziamento degli interventi di acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività delle imprese beneficiarie.
È inoltre possibile richiedere un contributo per l’installazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile, nonché per eseguire uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, quali la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione.
Al fine di beneficiare del finanziamento, gli impianti devono avere una potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1.000 kWp.
Ai sensi del D.M. n. 211444 del 19 aprile 2023, tra i soggetti beneficiari rientrano:
Con l’Avviso pubblico emanato lo scorso 21 luglio è stato approvato il regolamento operativo che definisce le modalità e le specifiche tecniche di presentazione e valutazione delle proposte di ammissione.
In particolare, qualora un’azienda agricola realizzi l’investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili alle agevolazioni a condizione che:
In relazione all’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete, purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
Le proposte di finanziamento devono essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal GSE, accessibile attraverso l’Area clienti dello stesso, a decorrere dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023.
Nell’ambito della misura agevolativa ricompresa nella Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1, “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, del PNRR, sono state stanziate risorse per 1,5 miliardi di euro.
Con il primo bando, conclusosi nel corso del 2022, sono stati quindi erogati contributi per circa 500 milioni di euro e, pertanto, allo stato attuale residuano risorse disponibili per 997.655.895,925 euro.
Tali risorse disponibili sono suddivise per tipologia di beneficiari e di interventi. In particolare, alle imprese agricole attive nella produzione primaria sono destinati circa 697 milioni di euro, mentre alle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli e alle imprese attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli spettano, rispettivamente, 150 milioni e 75 milioni di euro.
Inoltre, alle imprese attive nella produzione primaria sono destinate ulteriori risorse, pari a 75 milioni di euro, in caso di interventi che eccedano il vincolo dell'autoconsumo.
L’intensità massima dell'aiuto prevista dal bando è pari all'80% delle spese ammesse per le imprese agricole di produzione primaria, mentre è compreso tra l'80% e il 50%, a scalare in base alla potenza massima installata, per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli, con possibilità di incrementare di un ulteriore 10% o 20% alle medie e piccole imprese. Per le imprese di trasformazione in prodotti non agricoli e per le imprese di produzione primaria che superano in vincolo dell'autoconsumo, invece, l'aiuto massimo è pari al 30% delle spese ammissibili.
Le domande dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, mediante il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dovranno contenere tutta la documentazione relativa alle imprese partecipanti, agli immobili interessati dall'intervento, all'attuale consumo energetico, oltre allo schema elettrico di progetto.
Relativamente agli immobili ammessi alla misura agevolativa, il regolamento precisa che deve trattarsi di immobili strumentali all'attività agricola. Pertanto, sono ammessi gli immobili iscritti in catasto in categoria D/10 o con apposita annotazione di ruralità, nonché anche ammessi gli immobili privi della categoria rurale o della annotazione, a condizione che siano strumentali all'attività esercitata dal soggetto beneficiario (come desumibile dal codice ATECO prevalente) e che la strumentalità effettiva sia attestata tramite opportune evidenze documentali, o da una relazione tecnica descrittiva.