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Come noto, l’art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha riproposto l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci degli immobili utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
La c.d. Legge di Bilancio 2023, inoltre, ha riproposto la trasformazione agevolata in società semplici delle società commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali immobili.
Tale opportunità, da esperire entro il termine del 30 settembre 2023, è riservata alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice, alle società a responsabilità limitata, alle società per azioni e a quelle in accomandita per azioni, che possiedono:
e i cui soci, al momento di effettuazione dell’operazione agevolata, risultino iscritti a libro soci alla data del 30 settembre 2022.
L’agevolazione prevede che sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ai soci e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applichi una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP fissata nella misura dell'8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione).
Un’ulteriore imposta sostitutiva, fissata nella misura del 13%, è prevista per la tassazione delle riserve in sospensione d’imposta che si annullano per effetto dell’assegnazione.
È tuttavia previsto che, per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili siano ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali siano dovute in misura fissa.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata nei seguenti termini:
In relazione all’opportunità di trasformazione in società semplici, allo stato attuale persistono ancora dubbi applicativi, non ancora risolti dall’Amministrazione Finanziaria.
Ci si riferisce, in particolare, alle riserve di utili delle società di capitali realizzate anteriormente alla trasformazione agevolata, le quali, almeno secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E/2016), devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, con conseguente tassazione secondo le regole ordinarie.
Tale imputazione delle riserve di utili ai soci, determinata dalla fuoriuscita della società dal regime d’impresa, pone alcune perplessità circa l’importo delle riserve da tassare e le relative modalità applicative.
Ipotizzando che l’ammontare delle riserve di utili non in sospensione d’imposta presenti nel bilancio della società oggetto di trasformazione ammonti a 1.000 euro e che la società assolva l’imposta sostitutiva dell’8% sulla differenza, pari a 400 euro, tra il valore normale/catastale degli immobili ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, parte della dottrina sostiene che le riserve da assoggettare a tassazione in capo ai soci siano pari al loro intero importo (ossia, a 1.000 euro), indipendentemente dall’ammontare sul quale viene versata l’imposta sostitutiva.
Tale orientamento, sostenuto dalla dottrina maggioritaria, è fondato sulla considerazione che la trasformazione in società semplice non determina alcuna attribuzione di beni ai soci e, di conseguenza, le riserve da affrancare restano legate all’intero importo contabile esistente.
Secondo una diversa impostazione dottrinale, invece, le riserve da assoggettare ad imposizione in capo ai soci sono solo quelle che eccedono la base imponibile dell’imposta sostitutiva (nell’esempio, pari a 600 euro).
Questo diverso orientamento dottrinale prende spunto da quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2016, ove al paragrafo 6 è precisato che nella trasformazione, al pari dell’assegnazione, il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte della società “chiude” per un pari ammontare qualsiasi debito tributario sia in capo alla società, sia in capo al socio, risultando così liberatorio per i soci di qualsiasi ulteriore tassazione (solo imputando ai soci riserve per 600 euro si ottiene, infatti, una simmetria tra assegnazione e trasformazione).
Restano poi da comprendere le modalità con le quali il socio può assolvere il proprio debito d’imposta sulle riserve. Infatti, nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, la società semplice non può più assumere la qualifica di sostituto d’imposta e, conseguentemente, non può operare la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
In occasione di una precedente opportunità di trasformazione agevolata, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, a tal fine, il socio avrebbe dovuto riportare la quota di riserve spettante nella propria dichiarazione dei redditi. Tale indicazione non è tuttavia coerente con le attuali istruzioni per la compilazione del Modello Redditi PF.
In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 30 settembre, è dunque opportuno un pronto intervento dell’Amministrazione Finanziaria volto a dirimere tali questioni irrisolte.