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Nel mondo in rapida evoluzione dell'energia verde, una sentenza giudiziaria ha aperto la strada a un nuovo capitolo nella produzione di energia sostenibile.
Il Consiglio di Stato, nel corso di una recente decisione[1] , ha affrontato la complessa questione del regime normativo da applicare agli impianti agrivoltaici, aprendo le porte a una visione più inclusiva e sostenibile del futuro energetico.
La controversia al centro di questa sentenza riguarda la classificazione degli impianti agrivoltaici e il loro trattamento in base alla legge. L'argomento si è concentrato sulla differenza tra impianti agrivoltaici, che combinano la produzione di energia elettrica con l'agricoltura, e gli impianti fotovoltaici tradizionali, che producono solo energia elettrica.
L'agrivoltaico è una tecnologia relativamente nuova e in rapida crescita. Questa tecnologia ibrida consente la produzione di energia solare su terreni agricoli senza compromettere la produzione di colture tradizionali. A differenza degli impianti fotovoltaici che coprono il terreno e ne impediscono l'uso agricolo, gli impianti agrivoltaici sono posizionati su supporti elevati, consentendo alle attività agricole di continuare ad essere effettuate sotto di essi.
Il Collegio ha respinto l'eccezione di irricevibilità dell'atto di appello sulla base della mancanza di fondamento nel merito. La Provincia di Brindisi aveva contestato la decisione precedente che esentava gli impianti agrivoltaici dai vincoli ambientali e paesaggistici applicati ai tradizionali impianti fotovoltaici. Tuttavia, il Collegio ha confermato la distinzione tra questi due tipi di impianti, sottolineando che gli impianti agrivoltaici contribuiscono alla produzione agricola anziché ostacolarla.
Questa sentenza rappresenta un significativo cambiamento di prospettiva nella normativa energetica. Riflette l'importanza crescente dell'agrivoltaico nell'ambito delle energie rinnovabili, evidenziando come queste installazioni possono contribuire sia alla produzione di energia pulita che alla sostenibilità agricola.
La sentenza si allinea con gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di transizione verde e neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, il Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) dedica risorse significative all'agrivoltaico, riconoscendo il suo potenziale per conciliare produzione energetica e agricoltura sostenibile.
Questa sentenza non solo conferma l'importanza dell'agrivoltaico, ma offre anche una base normativa più solida per la sua espansione. Gli impianti agrivoltaici possono ora essere considerati come una parte essenziale della transizione verso un futuro energetico più sostenibile e verde.
Il Collegio ha sottolineato l'importanza dell'art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, che disciplina il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questa norma cerca di equilibrare l'obiettivo di promuovere l'energia da fonti rinnovabili su tutto il territorio nazionale con la necessità di preservare l'ambiente ed il paesaggio.
Il Collegio ha anche sottolineato che le: “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili”, adottate con il D.M. 10 settembre 2010, non sono adatte (in quanto risalenti) a considerare progetti di recente sviluppo e implementazione tecnica, come gli impianti agrivoltaici. Pertanto, la decisione ha evidenziato la necessità di interpretare le leggi in vigore alla luce delle direttive europee che promuovono l'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Con il D.Lgs. n. 199/2021, è stato stabilito che con uno o più decreti, il Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il MASAF e della Cultura e d’intesa con la Conferenza unificata, disciplini i criteri necessari per la definizione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nel rispetto di tali criteri le Regioni devono individuare le superfici idonee che, pertanto, devono ritenersi privilegiate nell’accogliere questa tipologia di impianti, tenendo tuttavia presente gli obiettivi comunitari per il raggiungimento di una soglia di produzione entro il 2030. L’art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 199/2021, precisa che le aree non ricomprese tra quelle idonee, per tale ragione , non devono essere considerate non idonee.
Un altro punto critico della controversia è rappresentato dal principio del tempus regit actum. La Provincia ha sostenuto che il tribunale avrebbe erroneamente applicato la normativa introdotta successivamente all'emissione del provvedimento di diniego da parte della Provincia. Tuttavia, il Collegio di Stato ha respinto questa argomentazione, sottolineando che la nuova normativa costituisce una diretta attuazione di una direttiva europea e non rappresenta un vuoto normativo.
La Provincia ha anche affermato che il progetto proposto avrebbe compromesso le colture esistenti e la vocazione agricola del territorio, sostenendo che le coltivazioni previste non fossero coerenti con il carciofo brindisino e i vitigni locali. Tuttavia, il Collegio di Stato ha respinto queste preoccupazioni, sottolineando che l'impianto agrivoltaico era progettato per preservare le attività agricole esistenti e non comportava un cambiamento significativo nelle coltivazioni.
Infine, la Provincia ha sollevato preoccupazioni riguardo agli impatti cumulativi del progetto, sostenendo che avrebbero dovuto essere considerati anche gli impianti in corso di realizzazione. Tuttavia, il Collegio ha respinto questa argomentazione, sottolineando che la legge richiede solo la valutazione degli impatti cumulativi rispetto agli impianti già esistenti o approvati.
In conclusione, questa controversia giuridica evidenzia la complessità della valutazione ambientale e paesaggistica nei progetti di energia rinnovabile. Mentre è fondamentale promuovere fonti di energia sostenibile, è altrettanto importante proteggere l'ambiente e il paesaggio. La decisione del tribunale ha cercato di trovare un equilibrio tra questi obiettivi, sottolineando l'importanza dell'interpretazione delle leggi nazionali alla luce delle direttive europee. La sostenibilità ambientale e paesaggistica rimane una sfida chiave nella transizione verso un futuro energetico più verde.
[1] Sentenza n. 8029/2023, pubblicata il 30 agosto 2023.