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Come noto, lo scorso 30 giugno è scaduto il termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa alle annualità 2021 e 2022. Peraltro, entro lo stesso termine, gli enti non commerciali che detengono almeno un immobile esente ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), Legge n. 160/2019, erano tenuti a presentare le Dichiarazioni IMU ENC sia per il 2021 che per il 2022, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che abbiano influito sulla determinazione dell’imposta dovuta per tali annualità.
In caso di omessa presentazione della Dichiarazione IMU, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa, fissata in misura variabile, dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Tuttavia, qualora la dichiarazione omessa sia presentata entro 30 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione è ridotta alla metà (dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro). Nell’ipotesi in cui, invece, il soggetto passivo che ha omesso la presentazione della dichiarazione abbia comunque provveduto al versamento dell’imposta municipale dovuta, la sanzione di cui all’art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019, è applicata nella misura minima di 50 euro.
I contribuenti che non hanno assolto tale obbligo dichiarativo in relazione agli anni 2021 e 2022 possono evitare l’applicazione delle sopra richiamate sanzioni, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997.
A tal fine, entro il 28 settembre 2023, ossia entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, occorre presentare la dichiarazione omessa e provvedere al versamento dell’eventuale imposta dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi (il ricorso al ravvedimento operoso non è tuttavia ammesso qualora la violazione sia già stata contestata dall'Ufficio o, comunque, qualora il contribuente sia venuto a conoscenza di operazioni di verifica, ispezione o altre attività accertative avviate dall'Ufficio).
Il ravvedimento della mancata presentazione della dichiarazione si perfeziona con il versamento della sanzione pari a 5 euro (1/10 del minimo). Per coloro che hanno presentato la dichiarazione in ritardo, entro il 30 luglio 2023, la sanzione era ridotta a 3 euro (arrotondamento di 2,50 euro).
Quando, invece, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione IMU non sia stata versata l’imposta, la sanzione dovuta per il ravvedimento è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata; se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni dal termine, la sanzione è invece pari al 5% dell’IMU non versata. Per perfezionare il ravvedimento è necessario, in questa ipotesi, provvedere anche al versamento dell’IMU dovuta e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (5% dal 1° gennaio 2023), operando l’arrotondamento all’unità di euro.
Sul punto, si evidenzia che secondo costante giurisprudenza di legittimità, configura un’ipotesi di omessa dichiarazione anche la mancata indicazione di un singolo immobile nella Dichiarazione IMU comunque presentata (anche in questa ipotesi è possibile rimuovere la violazione, ricorrendo al ravvedimento operoso entro il prossimo 28 settembre).
In conclusione, teniamo a precisare che in caso di omessa presentazione della Dichiarazione IMU ENC 2021 e 2022, occorre ravvedere entrambe le dichiarazioni (infatti, l’obbligo di presentazione della Dichiarazione IMU ENC ricorre per ogni anno).