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Con Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in relazione alla disciplina delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni, e degli ultimi interventi di prassi.
Si ricorda, infatti, che a partire dal 17 febbraio 2023, l’art. 2, comma 1, D.L. n. 11/2023, ha introdotto il divieto di optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121, D.L. n. 34/2020. Tale preclusione non riguarda soltanto il c.d. Superbonus, ma si estende a tutte le agevolazioni elencate dal comma 2 dell’art. 121, D.L. n. 11/2023, per le quali è possibile addivenire all’opzione, ossia:
Tuttavia, il decreto prevede alcune deroghe in relazione:
Relativamente agli interventi che danno diritto al Superbonus (del 110%, 90%, 70% o 65%), nella circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ricorda che è ancora possibile optare per la cessione o lo sconto in fattura in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, a condizione che, in data anteriore al 17 febbraio 2023:
Ai fini dell’opzione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’unico titolo abilitativo rilevante è costituito dalla CILA. Pertanto, se per i lavori effettuati si è reso necessario presentare un diverso titolo edilizio (la SCIA, ad esempio), il Superbonus compete, ma per poter continuare ad esercitare l’opzione (oltre a poter fruire dell’aliquota del 110% in relazione alle spese sostenute nel 2023), è comunque necessario disporre della CILA.
La possibilità di continuare ad esercitare le opzioni in esame successivamente al 17 febbraio 2023 interessa anche i soggetti che sono in possesso di un titolo abilitativo diverso dalla CILA, ottenuto anteriormente al 4 agosto 2021 (data di approvazione del modello di CILA da utilizzare per gli interventi (Superbonus) di cui al comma 13-ter dell’art. 119, D.L. n. 34/2020).
Inoltre, così come previsto dall’art. 2-bis, D.L. n. 11/2023, la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire, non rileva ai fini del rispetto del termine (spartiacque) del 17 febbraio 2023 (così come la variante non rileva al fine del termine del 25 novembre 2022 per poter applicare l’aliquota del 110% per le spese 2023, anziché quella del 90%).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce, inoltre, che se sono soddisfatte le condizioni per l’esercizio dell’opzione successivamente al 16 febbraio 2023 per la cessione o lo sconto in relazione agli interventi “trainanti”, il medesimo diritto di opzione spetti anche per le spese sostenute in relazione agli interventi “trainati” effettuati sulle parti comuni dell’edificio nonché per quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
In relazione all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi che danno diritto alle detrazioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che gli stessi possono essere utilizzati in compensazione, nel Modello F24, anche tra debiti e crediti, nei confronti di Enti impositori diversi (ad esempio, i crediti d’imposta da bonus edilizi possono essere utilizzati per estinguere i debiti previdenziali e contributivi).
Da ultimo, l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che in caso di ricorso alla remissione in bonis di cui all’art. 2, D.L. n. 16/2012, per le comunicazioni di opzione in esame, la sanzione di 250 euro (richiesta ai fini del perfezionamento della procedura) deve essere versata per ciascuna comunicazione non trasmessa nei termini.
Inoltre, qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso intervenga entro il 30 novembre 2023.