Al fine di preservare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come previsto dall'art. 22, Regolamento n. 2021/241 relativo al Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, nel Modello Redditi 2023 sono richieste informazioni relative agli anni 2020, 2021 e 2022, con l'obiettivo di verificare gli effettivi beneficiari di specifiche agevolazioni e garantire l'osservanza del principio che vieta la duplicazione dei finanziamenti per i medesimi investimenti.
Di conseguenza, i soggetti che hanno goduto di crediti d'imposta specifici nei periodi 2020, 2021 e 2022 sono tenuti a fornire specifiche informazioni relative ai titolari effettivi nel Modulo Redditi 2023. Queste informazioni devono essere indicate nel rigo RU150, collocato all'interno del quadro RU.
Per coloro che, in aggiunta ai crediti già ottenuti per determinati costi, hanno beneficiato di ulteriori agevolazioni riferite alle stesse spese che hanno concorso a calcolare il credito, è altresì necessario compilare il rigo RU151.
I crediti interessati dai nuovi obblighi informativi
I nuovi righi del Modello Redditi, in particolare, devono essere utilizzati in presenza di soggetti che hanno beneficiato delle seguenti misure:
- CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE (art. 1, comma 46, Legge n. 205/2017; 1, commi da 78 a 81, Legge n. 145/2018; art. 1, commi da 210 a 217, Legge n. 160/2019; art. 1, comma 1064, lett. i) e l), Legge n. 178/2020; art. 22, D.L. n. 50/2022), c.d. Formazione 4.0, il cui codice credito che lo identifica nel quadro RU del Modello Redditi è “F7”. Si tratta di incentivi finanziari destinati a promuovere la formazione del proprio personale. Tra questi, un importante strumento è rappresentato dai crediti d'imposta previsti per le spese di formazione del personale dipendente, disciplinati da diverse leggi nel corso degli ultimi anni. Tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dall'anno successivo a quello in cui le spese di formazione sono state sostenute. Per fruire di questo beneficio fiscale, è necessario indicare il codice tributo “6897” nel Modello F24.
- RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 2020-2022, il cui codice credito da riportare nel quadro RU è “L1”. Tale credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è stato previsto e regolato dall’art. 1, commi da 198 a 206, Legge n. 160/2019, dall’art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), Legge n. 17872020 e dall’art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205 dell’art. 1, Legge n. 160/2019. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Per la compensazione del credito tramite Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo “6938”.
- INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2022 - Codici credito L3 - 2L - 3L. Si tratta del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, disciplinato dall’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, dall’art. 20, comma 1, D.L. n. 73/2021 e dall’art. 1, comma 44, Legge n. 234/2021 e, precisamente:
-
- codice “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1055, Legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016) effettuati fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite Modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6935”;
- codice “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020 (beni di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo “6936”;
- codice “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (beni di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite Modello F24 va utilizzato il codice tributo “6937”.
Si precisa che i codici credito d’imposta “2L” e “3L” devono essere utilizzati anche nell’ipotesi in cui l’interconnessione dei beni sia avvenuta successivamente al 2022, qualora il beneficiario abbia comunque usufruito, a partire dall’anno di effettuazione dell’investimento, del credito d’imposta nella misura inferiore prevista per i c.d. “beni generici”.
Nel Modello Redditi, relativamente all’indicazione del titolare effettivo (RU150), occorre compilare un distinto modulo per ciascuna tipologia di beni ed investimenti agevolabili.
Si riportano di seguito gli schemi del Modello Redditi 2023 PF e del Modello Redditi 2023 SP, ove è possibile rilevare le differenze relative ai dati da inserire.

In base alle istruzioni, nel rigo RU150 si dovranno fornire le seguenti informazioni:
- i periodi d’imposta per i quali si è beneficiato del credito (campi da 1 a 3, annualità 2020, 2021 e 2022). Tale indicazione non è prevista nel Modello Redditi delle persone fisiche;
- il Codice Fiscale del titolare effettivo (campo 5). Si tratta di un’indicazione non prevista nel Modello Redditi delle persone fisiche;
- per i soggetti non residenti privi di Codice Fiscale, nei campi da 6 a 9, occorre precisare cognome, nome, data di nascita e codice Stato estero di nascita del titolare effettivo;
- il domicilio anagrafico, se diverso dalla residenza anagrafica (campi da 10 a 15);
- la residenza anagrafica estera ed il domicilio anagrafico estero qualora diverso dalla residenza (campi da 16 a 23, ma i dati della residenza estera sono richiesti per i soli Modelli Redditi delle società, campi da 16 a 19).
L’individuazione del titolare effettivo
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), D.Lgs. n. 231/2007, il titolare effettivo viene definito come: “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.”
Il successivo art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, indica i criteri per l’individuazione del titolare effettivo, precisando che, nell’ipotesi in cui il cliente sia una società di capitali, gli elementi che possono permettere di individuare il titolare effettivo sono:
- la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Qualora non si possa riscontrare alcuna delle suddette ipotesi e, pertanto, non sia possibile individuare in maniera univoca la figura del titolare effettivo (una o più persone fisiche), si procede a scalare verificando la corrispondenza delle condizioni previste al successivo comma 3, ovvero la presenza di persone fisiche alle quali è attribuibile il controllo della società in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
I successivi commi di cui all’art. 20, D.Lgs. n. 231/2007, indicano poi che qualora il cliente sia una persona giuridica privata (di cui al D.P.R. n. 361/2000), si considerano titolari effettivi:
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Infine, quando tramite l'applicazione di tutti i precedenti criteri non si perviene ad individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il comma 5 stabilisce che: “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Con riguardo alle società di persone, non essendo previsto uno specifico criterio per l’individuazione del titolare effettivo, le “Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti” emanate nel 2019 dal CNDCEC, hanno ritenuto opportuno applicare i medesimi criteri previsti per le società di capitali. Pertanto, possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:
- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti (indipendentemente dalla quota conferita), hanno diritto ad una parte degli utili/perdite in misura superiore al 25% (indipendentemente, nelle Sas, dalla qualifica di soci accomandanti/accomandatari);
- hanno l’amministrazione disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, qualora non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti oppure abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle predette soglie.
Segnalazione del doppio finanziamento (Rigo RU151)
Pertanto, per verificare il divieto di doppio finanziamento del credito, in conformità anche alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, occorrerà procedere alla compilazione del rigo RU151 così come di seguito:
- campo 1, riportare il codice del credito d'Imposta (F7, L1, L3, 2L, 3L);
- campo 2, riportare l’anno anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) in cui sono stati accumulati i benefici (2020, 2021 o 2022);
- campo 3, descrizione dell'ulteriore sovvenzione ottenuta per gli stessi costi che contribuiscono al credito d'imposta (ad esempio, Sabatini-ter, D.L. n. 69/2013, art. 2).

Redazione
©RIPRODUZIONE RISERVATA