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Come noto, l’art. 1, commi da 186 a 205, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha previsto la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, corrispondendo un importo correlato al valore della controversia, differenziato a seconda dello stato e del grado in cui pende il giudizio.
Con Circolare n. 2/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sul nuovo strumento deflattivo del contenzioso.
Con Provvedimento 1° febbraio 2023, Prot. n. 30294/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative della definizione agevolata, approvando altresì il relativo modello di adesione, da presentare entro il 30 giugno 2023.
In seguito, l’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), D.L. n. 34/2023, ha disposto la proroga, dal 30 giugno al 30 settembre 2023, del termine di presentazione dell’istanza di adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, nonché del termine di versamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata per importi superiori a 1.000 euro).
In caso di versamento rateale (massimo 20 rate), le rate successive alla prima devono essere versate:
La Legge n. 56/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2023, è nuovamente intervenuta sul calendario di versamento delle rate della definizione agevolata, prevedendo che le rate successive alle prime tre possano essere versate in un massimo di 51 rate mensili di pari importo, in scadenza l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 (la rata dovuta nel mese di dicembre, tuttavia, resta confermata al 20 dicembre).
La legge di conversione del Decreto Bollette ha poi prorogato, dal 10 luglio al 10 ottobre 2023, il termine entro il quale il depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio, copia della domanda di definizione e del Modello F24 di versamento delle somme dovute (unica soluzione o prima rata), ai fini dell’estinzione della controversia.
È stato poi prorogato, dal 31 luglio al 30 settembre 2024, il termine entro il quale l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve notificare, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali, l’eventuale diniego alla definizione agevolata.
Le modifiche apportate ai termini e alle modalità di versamento hanno imposto l’approvazione di un nuovo modello di adesione alla definizione agevolata in esame. Con Provvedimento 5 luglio 2023, Prot. n. 250755/2023, l’Agenzia delle Entrate ha quindi aggiornato il modello di adesione e le relative istruzioni di compilazione, introducendo la possibilità di optare per il versamento delle somme dovute in un massimo di 54 rate mensili.
Da ultimo, con le Risposte ad interpello nn. 422 e 423 del 30 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni interessanti chiarimenti circa la possibilità, per i soggetti che aderiscono alla definizione delle liti pendenti, di rigenerare un eventuale credito IVA.
Nel caso analizzato dalla Risposta ad interpello n. 422/2023, all’istante è stata notificata una richiesta di recupero di un credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione nell’anno 2020, in misura eccedente la soglia limite di 1 milione di euro di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.
L’atto è stato tempestivamente impugnato dal contribuente, che ha depositato il relativo ricorso presso la Commissione Tributaria territorialmente competente.
Siccome il pagamento dell'atto di recupero comporterebbe la possibilità di riportare nella propria Dichiarazione IVA l'importo del credito compensato in eccesso, con la conseguente possibilità di utilizzarlo nuovamente in compensazione, l’istante si è rivolto all’Agenzia delle Entrate chiedendo se l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il conseguente versamento del 90% del valore della controversia consenta di riportare l'intero credito oggetto dell’atto di contestazione nel rigo VL40 della propria Dichiarazione IVA, o se consente di riportarne soltanto il 90% (ossia, l'importo del credito che sarà effettivamente versato).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che le controversie aventi ad oggetto atti di recupero d’imposta indebitamente utilizzati rientrano nel perimetro applicativo della norma agevolativa e, pertanto, risultano definibili.
Tuttavia, il perfezionamento è condizionato all’esito del controllo eseguito dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, potrebbe venir meno in caso di diniego della definizione, la cui comunicazione può essere notificata entro il 30 settembre 2024.
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il versamento delle somme dovute nell’ambito della definizione agevolata della lite pendente ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione Finanziaria. Qualora il contribuente intenda rigenerare il credito IVA da recuperare successivamente in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, è dunque necessario procedere al pagamento dell’intera imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento alla stessa imposta.
Una volta effettuato, separatamente, il versamento dell’imposta dovuta, è possibile la definizione agevolata delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la mera presentazione della domanda. In questo modo il soggetto istante potrà riportare il credito IVA riversato, corrispondente a quanto indicato nell’atto di recupero, nella propria Dichiarazione IVA 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023).
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Risposta ad interpello n. 423/2023, riguarda, invece, una società subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, nella posizione di un’altra società anche agli effetti IVA.
A seguito della mancata compilazione del quadro VX del Modello IVA annuale, relativo all’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’esonero dalla fideiussione, l’Agenzia delle Entrate ha notificato due atti di recupero, riprendendo per ciascuna annualità il credito trasferito dalla controllata alla controllante e da quest’ultima utilizzato in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’IVA di gruppo, per poi essere incorporata dalla controllata.
Il soggetto istante si è quindi rivolto all’Amministrazione Finanziaria per comprendere se l’adesione alla definizione agevolata de quo consente il successivo recupero dei crediti rigenerati per effetto del pagamento delle adesioni.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per rigenerare il credito IVA, previo separato versamento dell’imposta dovuta, è possibile la definizione delle sole sanzioni collegate al tributo e degli interessi mediante la (mera) presentazione della domanda di adesione.
Relativamente al soggetto cui competono gli adempimenti relativi alla definizione, al recupero del credito e alle modalità di utilizzo del credito IVA riversato, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che poiché la fusione integra sul piano civilistico e fiscale una successione a titolo universale dell’incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata, l’incorporante è legittimata a recuperare il credito IVA una volta rigenerato.
Spetta, invece, all’incorporante riportare nel rigo VL40 della propria Dichiarazione IVA 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023) l’importo del credito IVA riversato corrispondente a quanto recuperato con gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.