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Come già indicato in una precedente informativa, il 28 settembre 2023 scade il termine per trasmettere le Dichiarazioni IMU relative alle annualità 2021 e 2022 usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (fermo restando, trattandosi di un tributo locale, l’impossibilità di ravvedersi in caso di avvio di un controllo fiscale).
Ancorché la Dichiarazione IMU debba essere ordinariamente presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, l’art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022, ha tuttavia previsto che la Dichiarazione IMU 2021 possa essere presentata entro il maggior termine del 30 giugno 2023.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997, la Dichiarazione IMU può essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza di legge e, pertanto, entro il prossimo 28 settembre è possibile regolarizzare la propria posizione, presentando le (eventuali) Dichiarazioni IMU omesse relative al 2021 e al 2022.
A tal fine, entro il 28 settembre 2023, occorre presentare la Dichiarazione IMU non trasmessa e versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione, ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta ed ai relativi interessi.
L’omessa presentazione della Dichiarazione IMU espone alla sanzione di cui all’art. 1, comma 775, Legge n. 160/2019, dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. Ai fini del ravvedimento, deve dunque essere versata una sanzione pari a 5 euro (1/10 di 50 euro).
Qualora, invece, oltre alla mancata presentazione della Dichiarazione IMU, non sia stata versata la relativa imposta, la sanzione dovuta per il ravvedimento è pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata.
Come noto, la dichiarazione deve essere presentata soltanto qualora intervengano delle modifiche ai dati ed agli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta e, comunque, in tutti i casi in cui il Comune non sia a conoscenza delle informazioni utili per verificare il corretto versamento dell’imposta.
Nel settore agricolo, tale ipotesi può ricorrere qualora un terreno inizi a poter beneficiare dell’esenzione dall’imposta municipale poiché, ad esempio, risulti posseduto e condotto da un Coltivatore Diretto o da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola, o da una società agricola in possesso della qualifica di IAP.
La Dichiarazione IMU deve essere inoltre presentata in relazione alle aree fabbricabili possedute e condotte da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, giacché l’utilizzazione agro-silvo-pastorale effettuata attraverso l’esercizio di attività volte alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali qualifica, ai fini dell’imposta, dette aree come non fabbricabili (pertanto, questi terreni scontano l’imposta come fossero agricoli e, di conseguenza, risultano esenti da IMU se posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP).
Il modello di dichiarazione deve essere poi presentato qualora l’immobile perda il beneficio dell’esenzione in corso d’anno. Si pensi, ad esempio, all’Imprenditore Agricolo Professionale che interrompa la coltivazione di un’area edificabile che, conseguentemente, non può più essere considerata terreno agricolo e fruire dell’esenzione.
La dichiarazione non deve essere invece presentata in caso di compravendita, ad esempio, di un terreno agricolo. In questo caso, infatti, mediante l’atto pubblico di trasferimento, il Comune viene messo a conoscenza del nuovo proprietario.