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Il 20 settembre 2023 scade il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione dei crediti d’imposta di energia, gas e carburanti relativi al terzo e al quarto trimestre 2022.
Il 30 settembre 2023, invece, scade il termine per l’utilizzo in compensazione, da parte delle imprese beneficiarie e dei cessionari, dei medesimi crediti d’imposta. Tali scadenze riguardano anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca relativo al terzo trimestre 2022. Il mancato utilizzo dei bonus entro i predetti termini determina la loro perdita, giacché non è prevista la possibilità di chiederli a rimborso.
Relativamente al terzo trimestre 2022, i crediti d’imposta interessati dalle scadenze del 20 e del 30 settembre prossimi riguardano, in particolare:
Invece, relativamente al quarto trimestre 2022, i crediti d’imposta interessati dalle scadenze del 20 e del 30 settembre prossimi riguardano, in particolare:
Come sopra anticipato, entro il 20 settembre 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta in esame sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione degli stessi.
Il credito, si ricorda, può essere ceduto a soggetti terzi solo per il suo intero importo, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. soggetti qualificati (ossia, banche e altri intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
Ai fini della cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati sulla sussistenza dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.
La comunicazione della cessione del credito deve essere quindi trasmessa mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente a cura del soggetto che ha apposto il visto di conformità.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta con le stesse modalità e gli stessi termini stabiliti per le imprese cedenti e, pertanto:
Qualora il cessionario non intenda accettare la cessione del credito, lo stesso è tenuto a comunicare il rifiuto mediante la Piattaforma di cessione dei crediti, al fine di consentire al cedente di inviare, sempre entro il 20 settembre 2023, una nuova comunicazione di cessione.
Ai fini dell’accettazione o del rifiuto, i crediti sono resi disponibili per i cessionari, sulla Piattaforma di cessione dei crediti, decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.
Il prossimo 30 settembre 2023 scade il termine per l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, dei crediti d’imposta in esame. Entro tale termine, pertanto, le imprese beneficiarie dei crediti di imposta (in caso di utilizzo diretto) ed i cessionari (in caso di cessione dei crediti di imposta), devono utilizzare i crediti di imposta maturati/acquisiti in compensazione orizzontale, a pena di perdita del diritto alla loro fruizione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, i cessionari dei crediti d’imposta devono preventivamente accettare la cessione e comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite la Piattaforma di cessione dei crediti, l’opzione per l’utilizzo in compensazione del credito.
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Tipo impresa |
Bonus 3° trimestre 2022 |
Bonus mesi di ottobre e novembre 2022 |
Bonus mese di dicembre 2022 |
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Imprese energivore |
Utilizzo diretto: 6968 |
Utilizzo diretto: 6983 |
Utilizzo diretto: 6993 |
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Cessionari: 7728 |
Cessionari: 7733 |
Cessionari: 7742 |
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Imprese gasivore |
Utilizzo diretto: 6969 |
Utilizzo diretto: 6984 |
Utilizzo diretto: 6994 |
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Cessionari: 7729 |
Cessionari: 7734 |
Cessionari: 7743 |
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Imprese non energivore |
Utilizzo diretto: 6970 |
Utilizzo diretto: 6985 |
Utilizzo diretto: 6995 |
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Cessionari: 7730 |
Cessionari: 7735 |
Cessionari: 7744 |
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Imprese non gasivore |
Utilizzo diretto: 6971 |
Utilizzo diretto: 6986 |
Utilizzo diretto: 6996 |
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Cessionari: 7731 |
Cessionari: 7736 |
Cessionari: 7745 |
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Imprese agricole e della pesca |
Utilizzo diretto: 6972 |
Il credito d’imposta relativo al quarto trimestre non può più essere utilizzato in compensazione nel Modello F24 (il termine ultimo per la compensazione, infatti, è scaduto il 30 giugno 2023). |
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Cessionari: 7732 |
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La fruizione dei crediti d’imposta in esame presuppone l’avvenuta trasmissione, entro lo scorso 16 marzo 2023, della comunicazione all’Agenzia delle Entrate circa l’importo del credito maturato (a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo).
I soggetti che non hanno provveduto a tale adempimento possono continuare a utilizzare il credito residuo mediante l’istituto della remissione in bonis.
A tal fine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 27/E/2023, è richiesta la trasmissione della comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023 ed il contestuale versamento, a mezzo Modello F24 ELIDE, della sanzione di 250 euro (codice tributo “8114”), senza possibilità di compensazione.
Qualora il fornitore di energia o gas, successivamente al 16 marzo 2023, abbia inviato una fattura di conguaglio, imputando maggiori costi relativi ai consumi del 2022 che, pertanto, avrebbero consentito al contribuente di beneficiare di un maggior credito d’imposta in base alle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate, è possibile inviare entro il 30 settembre 2023 la comunicazione TAX Credit energia per l’anno 2022 senza il versamento di alcuna sanzione. In tal modo, il maggior credito maturato potrà essere comunque utilizzato entro i termini previsti di utilizzo dello stesso.
Con la Risposta ad Interpello n. 429/2023 del 18 settembre, in relazione ad un’impresa energivora che aveva ricevuto una fattura di conguaglio relativa ai consumi energetici del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha infatti indicato che la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all'istituto della remissione in bonis e quindi di versare la sanzione di 250 euro stabilita dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d'altronde, preso atto degli elementi indicati nell'istanza (la cui veridicità non può essere confermata in questa sede), alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l'istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale”.