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Il Tribunale di Roma ha recentemente emesso una sentenza di rilevanza significativa in merito al caso di una cooperativa edile e al diritto di recesso di uno dei suoi soci. La controversia era sorta in quanto il socio aveva esercitato il suo diritto di recesso e, in seguito, ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei crediti derivanti dal rapporto mutualistico.
Tuttavia, la società cooperativa aveva opposto resistenza, sostenendo che il recesso non fosse mai stato perfezionato in quanto non era stato accettato dal Consiglio di Amministrazione.
La Sentenza n. 1093 del 2 gennaio 2023, emessa dal Tribunale di Roma, ha gettato luce su questo complesso scenario giuridico. La sentenza ha respinto l'opposizione presentata dalla cooperativa edile, confermando il perfezionamento del recesso del socio, anche in assenza di un'esplicita accettazione da parte dell'organo societario.
Il socio della cooperativa aveva effettuato versamenti significativi a favore della cooperativa, principalmente sotto forma di acconti per futuri alloggi. Successivamente, il socio aveva esercitato il suo diritto di recesso e, dopo aver ricevuto il silenzio come risposta, aveva ritenuto che il recesso fosse effettivo in virtù della mancata comunicazione di ostacoli da parte del Consiglio di Amministrazione entro i 60 giorni previsti dall'articolo 2352 comma 2 del Codice Civile.
Di conseguenza, il socio aveva presentato una richiesta di decreto ingiuntivo per il recupero dei fondi versati come acconti, in seguito trattenuti dalla società. In risposta, la cooperativa aveva sollevato un'opposizione sostenendo che il recesso non si fosse mai perfezionato, poiché mancava l'accettazione formale da parte della società. Inoltre, la cooperativa aveva avanzato l'argomento del "silenzio assenso" come principio per negare il perfezionamento del recesso.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto infondati gli argomenti dell'opponente e ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dalla cooperativa. Nel valutare la presunta mancanza di comunicazione del recesso da parte del socio, il giudice ha ricordato che i poteri discrezionali degli organi societari, inclusa l'obbligo di autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni, non possono essere esercitati in modo arbitrario o tradursi in un rifiuto irragionevole dell'approvazione. Il diritto di recesso non può essere reso eccessivamente oneroso.
In particolare, il Tribunale di Roma ha stabilito che la clausola che richiede l'autorizzazione del consiglio di amministrazione debba essere considerata come una "condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio". Pertanto, in caso di inerzia dell'organo societario, si applica l'Articolo 1359 del Codice Civile, secondo cui la condizione si considera soddisfatta se è imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.
Nel caso in questione, il Tribunale ha concluso che trascorsi i 60 giorni dalla comunicazione del recesso, la condizione si considerava avverata, e di conseguenza, l'autorizzazione al recesso veniva riconosciuta.
In definitiva, il Tribunale ordinario di Roma ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo presentata dalla cooperativa edile, affermando il perfezionamento del diritto di recesso del socio, anche in assenza di un'esplicita accettazione da parte dell'organo societario preposto. Questa decisione potrebbe avere importanti implicazioni per futuri casi simili e stabilire un precedente significativo nel campo del diritto delle cooperative edili.