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Con Provvedimento 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno applicato il regime forfettario, omettendo l’indicazione, nel Modello Redditi 2022 PF (righi da RS375 a RS381), degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014.
In particolare, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del Modello Redditi 2022 PF, relativo al periodo d’imposta 2021, per verificare l’avvenuta indicazione delle informazioni che devono essere riportate nel quadro RS (righi da 375 a 381) da parte dei contribuenti in regime forfettario che hanno compilato la sezione II del quadro LM del Modello dichiarativo.
I contribuenti forfettari, infatti, devono compilare il quadro RS del Modello Redditi PF (righi da 375 a 381) indicando le informazioni afferenti all’attività esercitata.
In particolare, gli esercenti attività di impresa devono compilare il quadro indicando:

Gli esercenti attività di lavoro autonomo, invece, devono indicare l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e quelli per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
In caso di mancata indicazione di tali elementi, i contribuenti forfettari saranno invitati, mediante un messaggio PEC, a regolarizzare la propria posizione con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Nella comunicazione dell’Amministrazione Finanziaria saranno indicati i seguenti dati:
Mediante tali elementi, presenti anche nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale, i contribuenti potranno verificare se è necessario regolarizzare gli eventuali errori od omissioni commessi nella dichiarazione, presentando una dichiarazione integrativa. I dati indicati nella comunicazione potranno essere anche utilizzati per la corretta compilazione del quadro RS del Modello Redditi 2023 PF, relativo al periodo d’imposta 2022.
I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, potranno quindi richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione.
In alternativa, i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS gli elementi informativi obbligatori, potranno regolarizzare la propria posizione con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1897, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.
Il ricorso al ravvedimento è ammesso ancorché la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.