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L’art. 1, Nota 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, che sia necessario, oltre alla dichiarazione nell’atto di acquisto che l'immobile è acquistato come prima casa e che l'acquirente non è titolare di altri diritti di proprietà, che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce, entro 18 mesi dall'acquisto, la propria residenza.
Con l’Ordinanza n. 24488/2023, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, è tornata a ribadire che per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa, è indispensabile osservare la condizione del trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune ove insiste l’immobile.
Tale condizione indefettibile può essere superata soltanto qualora il contribuente sia in grado di attestare oggettivi ostacoli nell’adempimento dell’obbligazione, inevitabili e imprevedibili, allo stesso non imputabili.
Di conseguenza, il mancato trasferimento della residenza entro i termini di legge non comporta la decadenza dall'agevolazione soltanto se tale evento è dovuto a cause di forza maggiore intervenute successivamente alla stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, rilevando, a tal fine, i soli impedimenti non imputabili al contribuente, inevitabili e imprevedibili
In caso contrario, il contribuente resta tenuto a versare l’IVA dovuta con l’aliquota ordinaria, ancorché il mancato trasferimento della residenza nei termini sia dovuto a circostanze non dipendenti dalla volontà dell'acquirente.
Nel qual caso, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, D.P.R. n. 131/1986, decorre non dalla data di registrazione dell’atto, ma dal momento in cui il trasferimento della residenza sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e quindi, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto.