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Il Consiglio dei Ministri tenutosi il 25 settembre 2023 ha approvato un nuovo Decreto Energia[1]contenente misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi e di versamenti fiscali.
Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità recate dal decreto. Seguiranno approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.
Al fine di sostenere le spese dei nuclei familiari economicamente più disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, è disposta la conferma ed il rafforzamento dei bonus sociali energia e gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
In particolare, è previsto che ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) provveda ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel quarto trimestre 2023, al fine di garantire ai nuclei familiari disagiati che i livelli obiettivi di riduzione della spesa attualmente praticata siano pari al 30% per l’energia elettrica e al 15% per il gas.
Ai titolari del bonus sociale elettrico è poi riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, la cui misura varia in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.
Il Decreto Energia proroga a tutto il quarto trimestre 2023 l’aliquota IVA ridotta del 5% per le somministrazioni di gas metano utilizzato per combustione per usi civili e industriali. L’aliquota ridotta, pertanto, trova applicazione anche per le forniture contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati od effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
Qualora le forniture siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.
L’aliquota IVA del 5% è poi applicabile anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento, nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.
Sono infine azzerate, anche per il quarto trimestre 2023, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
Il decreto in esame stanzia 100 milioni di euro al fine di riconoscere un bonus carburante a favore dei nuclei familiari economicamente disagiati. Il contributo, una tantum, sarà riconosciuto con la social card “Dedicata a te”, destinata all’acquisto di generi alimentari da parte dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro.
Con un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno quindi definiti:
È previsto il rifinanziamento del contributo di cui al D.L. n. 5/2023, per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale o per il trasporto ferroviario nazionale, c.d. bonus trasporti, a favore delle persone fisiche che, nell’anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
È disposta la proroga, al 31 dicembre 2023, della garanzia all’80% del fondo prima casa, a favore:
Tali soggetti potranno richiedere l’innalzamento della garanzia all’80%, a condizione che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e richiedano un mutuo d’importo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Da ultimo, il Decreto Energia prevede la definizione agevolata delle violazioni degli obblighi in materia di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.
Tale nuova definizione agevolata, applicabile dalla generalità dei soggetti passivi IVA, con la sola esclusione di quelli che non hanno presentato il Modello IVA 2023, opera in relazione alle violazioni commesse nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023, e richiede il pagamento, entro il 15 dicembre 2023, dell’imposta eventualmente non versata, degli interessi e della sanzione nella misura di 1/5 del minimo edittale per ciascuna violazione commessa.
Rispetto alla prima bozza del decreto, non è dunque più prevista la riduzione della sanzione a 1/18 del 90%, ma è soltanto ammesso il ricorso al ravvedimento operoso ancorché le violazioni siano già state constatate entro la data del 31 ottobre 2023.
La definizione agevolata è tuttavia esclusa qualora sia notificato al contribuente, entro il 15 dicembre 2023, un atto di contestazione di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 471/1997.
In conclusione, si evidenzia che le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo (quattro violazioni in cinque anni) per l’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’attività di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (sospensione per un periodo da tre giorni ad un mese).
[1] Bozza del documento presentato per la discussione al CdM del 25 settembre 2025.