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Recentemente, il Consiglio dei Ministri ha licenziato un decreto legge (c.d. “Decreto Energia”) volto a introdurre delle misure per contenere gli effetti degli aumenti del costo dell’energia, prevedendo anche delle proroghe dei termini per alcuni adempimenti in scadenza a fine settembre.
Nell’ambito di tale decreto legge, è prevista la definizione agevolata delle violazioni degli obblighi in materia di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi.
Nella bozza del provvedimento in circolazione prima dell’incontro del 25 settembre, era prevista una nuova definizione agevolata, applicabile dalla generalità dei soggetti passivi IVA con la sola esclusione di quelli che non hanno presentato il Modello IVA 2023, opera in relazione alle violazioni commesse nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2023, e richiede il pagamento, entro il 15 dicembre 2023, dell’imposta eventualmente non versata, degli interessi e della sanzione nella misura di 1/18 del 90% (in sostanza il 5%) per ciascuna violazione commessa (la sanzione non può essere complessivamente inferiore e 2.000 euro e, pertanto, non opera il minimo di 500 euro per operazione di cui all’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997).
In particolare, ai fini del perfezionamento della definizione agevolata era richiesto, entro il prossimo 15 dicembre 2023:
nonché la presentazione della Dichiarazione IVA integrativa qualora si configuri anche la violazione di dichiarazione infedele (tale ipotesi può ricorrere con esclusivo riguardo alle violazioni commesse nel 2022, confluite nel Modello IVA 2023, e non anche per le violazioni commesse fino al 30 giugno 2023, per le quali il relativo Modello IVA annuale deve essere presentato entro il 30 aprile 2024) ed il versamento dell’eventuale imposta dovuta.
Pare invece che vi sia stata una rimodulazione del provvedimento nella seduta del 25 settembre. Il Decreto Energia licenziato avrebbe sensibilmente modificato la sanatoria degli scontrini.
Fino al 30 giugno 2023, c'è la possibilità di ravvedimento operoso ordinario per la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi telematici. Questa regolarizzazione non influirà sul computo delle violazioni per l'irrogazione delle sanzioni accessorie, evitando la chiusura di molti piccoli esercizi commerciali.
Rispetto alla versione precedente del decreto, il ravvedimento operoso speciale è stato eliminato. Invece, viene introdotta una deroga temporanea al divieto di ravvedimento operoso, con una riduzione delle sanzioni quando le violazioni sono già state constatate. È possibile rimuovere le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi telematici commesse nel 2022 e nel primo semestre del 2023 utilizzando il ravvedimento operoso previsto dalla legge.
La procedura definitoria ha due momenti chiave:
La nuova definizione con ravvedimento ordinario permette il ricorso al ravvedimento anche quando le violazioni sono state constatate, ma non contestate. Tuttavia, il ravvedimento è precluso se le violazioni sono in fase di contestazione, che si verifica quando il contribuente riceve un avviso di accertamento o altre comunicazioni formali. La preclusione va verificata alla data del perfezionamento del ravvedimento.
Occorrerà attendere la pubblicazione del decreto per approfondire gli aspetti applicativi della disposizione.