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Al fine di incentivare il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, nell’ambito della c.d. Riforma Cartabia è stato previsto il riconoscimento di incentivi fiscali, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle parti e degli organismi di mediazione.
Con il D.M. 1° agosto 2023, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha definito le modalità di compilazione e di invio delle istanze per l’attribuzione dei crediti d’imposta di cui agli artt. 20, D.Lgs. n. 28/2010 e 21-bis, D.L. n. 83/2015.
Con il D.M. 1° agosto 2023, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha invece determinato l’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita che si concludono con un accordo, nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta o di pagamento del relativo importo.
In caso di ricorso alla mediazione in alternativa al Tribunale ordinario, è dunque previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione orizzontale nel Modello F24, dell’importo di:
a copertura dei costi dell'organismo di mediazione.
Qualora la mediazione riguardi le relative materie obbligatorie (diritti reali, locazione, comodato, condominio, divisione e successioni ereditarie, affitto di azienda, diffamazione a mezzo stampa, contratti di somministrazione, assicurativi, bancari e finanziari, patti di famiglia, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, società di persone e subfornitura), nell’incentivo sono ricomprese anche le spese legali, fino ad un massimo di 600 euro (tale importo si aggiunge al credito di imposta per le indennità versate all’organismo di mediazione).
Il credito è riconosciuto entro il massimale annuo di:
In caso di mediazione disposta dal Giudice, l’importo convertibile in credito d’imposta può arrivare sino a 518 euro, a copertura del contributo unificato versato per il giudizio estinto con l’accordo.
Inoltre, sempre in relazione alle materie obbligatorie e in caso di mediazione disposta dal Giudice, è prevista anche la possibilità di patrocinio a spese dello Stato.
Le istanze per beneficiare dei crediti d'imposta in esame dovranno essere inserite entro il 31 marzo di ogni anno per le procedure concluse nell’annualità precedente (a tal fine è in via di predisposizione un’apposita piattaforma elettronica che sarà gestita dal Ministero della Giustizia).
In conclusione, si evidenzia che la Riforma Cartabia ha anche innalzato fino a 100.000 euro l’esenzione dell’imposta di registro accordata agli accordi di mediazione (l’imposta è dovuta per la sola parte eccedente tale soglia).