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La qualificazione della soggettività passiva e il conseguente diritto alla detrazione IVA dei costi sostenuti da una società costituita come società veicolo (SPV) nell’ambito di operazioni di leveraged buy out o di merger leverage buy out ha da sempre suscitato un aspro dibattito dottrinale.
Per parte sua, l’Agenzia delle Entrate ha sempre negato la detrazione IVA esercitata dalle società veicolo che si limitano alla mera detenzione delle partecipazioni acquisite, senza svolgere alcuna attività economica, riconducendole alla figura delle holding pure (ossia, di società che si limitano soltanto alla detenzione e al coordinamento delle attività delle società controllate, senza svolgere alcuna attività commerciale).
In materia di operazioni di acquisizione con indebitamento, nella Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la giurisprudenza unionale di cui alle Sentenze 6 febbraio 1997, Causa C-80/95 e 22 giugno 1993, Causa C-333/91, della Corte di giustizia europea, ha precisato che: “(…) la mera detenzione di una partecipazione societaria, senza il compimento di operazioni ulteriori e soggette ad IVA, non configura lo svolgimento di un’attività economica, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo dell’imposta. Risulta, in tal modo, precluso il diritto alla detrazione dell’imposta, legato inscindibilmente alla qualificazione dell’operatore come soggetto passivo di imposta.”
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che in presenza di una situazione in cui la società veicolo (c.d. Special Purpose Vehicle) si limita ad esercitare la sola attività di detenzione di partecipazioni, senza intervenire in alcun modo nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA gravante sulle other fee, né alla società veicolo, né, a seguito della fusione, alla società target qualora la stessa sia stata incorporata o abbia incorporato la società veicolo.
Il diritto alla detrazione dell’IVA parrebbe invece consentito nel caso in cui la società veicolo non rivesta un ruolo di mera detentrice di partecipazioni, svolgendo un’attività commerciale di cui all’art. 4, D.P.R. n. 633/1972.
Al fine di addivenire alla detrazione dell’imposta, occorre dunque verificare l’effettiva inerenza delle operazioni passive rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento di un’attività d’impresa, giacché il diritto alla detrazione dell’imposta può essere riconosciuto anche in mancanza di operazioni attive, almeno in relazione alle attività aventi carattere preparatorio e finalizzate alla costituzione delle condizioni necessarie per l’avvio dell’attività tipica, senza peraltro che rilevino le ragioni per cui questa non ha concretamente inizio, fatte salve le ipotesi di abuso del diritto alla detrazione.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la Risposta ad interpello n. 758 del 3 novembre 2021, ha chiarito che una holding operativa che offre ai soggetti partecipanti direttamente e indirettamente servizi di comune interesse e fruizione, prestando servizi di varia natura, può essere qualificata come soggetto passivo IVA sin dalla sua costituzione e, di conseguenza, può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta.
Di contro, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza unionale, l’Amministrazione Finanziaria ha evidenziato che la semplice detenzione di una partecipazione societaria, come pure la mera assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non può integrare un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, precludendo, di fatto, l’acquisizione dello status di soggetto passivo d’imposta.
In relazione alle holding, pertanto, la condizione che consente di svolgere un’attività economica e conseguentemente acquisire lo status di soggetto passivo IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate, qualora essa implichi il compimento di operazioni soggette ad IVA quali, ad esempio, la prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici da parte della holding in favore delle società controllate.
Sul punto, nella Sentenza 16 luglio 2015, Cause riunite C-108/14 e C109/14, la Corte di giustizia europea ha ulteriormente precisato che le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipa alla loro gestione e che, in forza di tale titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’IVA assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, salvo che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’imposta.
La tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate circa la riconducibilità ai fini IVA della SPV alle società holding è stata recentemente messa in discussione dalla Commissione di giustizia tributaria di primo grado di Milano.
In particolare, nell’ambito della Sentenza n. 3361/7/22 del 5 dicembre 2022, la Commissione di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha affermato che: “(…) in tema di IVA, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, è inerente all’esercizio dell’impresa anche l’acquisto di beni e servizi destinati alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività tipica possa cominciare, rientrando nel concetto di strumentalità altresì le attività meramente preparatorie, purché il contribuente dimostri l’effettiva e concreta riferibilità dei beni alla futura produzione di ricavi, tenuto conto, in particolare, della loro natura e del tempo intercorso tra l’acquisto e l’uso, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente.”
Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici di merito, la società veicolo ha registrato (anche) delle fatture attive e sostenuto il costo di utenze e, mediante l’incorporazione della società target e il mantenimento della partita IVA, ha acquisito lo status di società operativa.
Secondo la corte tributaria, pertanto, il fatto che l’acquisto di beni e servizi da parte della SPV fosse finalizzato e preordinato alla costituzione delle condizioni necessarie per lo svolgimento di una attività commerciale, esclude qualsiasi riconducibilità della SPV ad una holding.
Ai fini della qualifica di soggetto passivo IVA è dunque necessario aver riguardo all’attività che la SPV intende realizzare (a seguito della fusione inversa con la target) e di quella effettivamente svolta.
In definitiva, le società, aventi o meno l’oggetto sociale tipico delle holding pure o miste, che raccolgono le risorse finanziarie dall’acquirente e dagli eventuali reinvestitori, destinate a rimanere nella catena societaria appositamente costituita ai fini dell’operazione di acquisizione e che effettueranno mera gestione di partecipazioni, senza effettuare alcuna altra attività, non possono essere qualificate come soggetti passivi IVA.
Differentemente, le società, aventi o meno oggetto sociale tipico delle holding pure o miste, che raccolgono le risorse finanziarie necessarie ai fini dell’effettuazione dell’acquisizione della società target, destinate ad essere fuse per incorporazione (fusione diretta o inversa) dopo l’acquisizione della società target (nello stesso periodo d’imposta dell’acquisizione oppure nei successivi periodi d’imposta) e che effettuerà un’attività commerciale ai fini IVA una volta realizzata l’operazione di fusione, possono essere qualificate come soggetti passivi IVA.