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Nonostante le proteste avanzate dalle associazioni dei proprietari immobiliari, il disegno di legge con il quale il Ministero del Turismo intende introdurre un’ulteriore stretta ai c.d. affitti brevi, potrebbe essere presto convertito in un decreto legge di immediata applicazione.
Il disegno di legge, si ricorda, prevede, innanzitutto, la modifica del regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020. Allo stato attuale, tale disciplina prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, per il quale, si ricorda, è ammessa l’applicazione della c.d. cedolare secca, sia applicabile solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Al superamento di tale soglia, l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, Codice Civile, con il conseguente obbligo di apertura della Partita IVA e di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Il Ministero del Turismo si propone di abbassare il limite a due appartamenti e, pertanto, la presunzione di svolgimento di un’attività imprenditoriale scatterebbe a partire dalla locazione turistica di tre alloggi in su.
È poi prevista l’introduzione di un limite minimo di due notti consecutive di soggiorno, a pena di nullità, fatta eccezione l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da una famiglia con almeno tre figli.
In caso di concessione in locazione di immobili abitativi per una sola notte, è quindi prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
Il disegno di legge prevede poi che tutti i soggetti che concedono abitazioni in locazione per finalità turistiche, soggetti privati e imprenditori commerciali, siano tenuti a rispettare gli obblighi riguardanti la prevenzione degli incendi, i requisiti igienico-sanitari e la sicurezza degli impianti.
In particolare, qualora il numero di posti letto sia superiore a 25, il proprietario sarà tenuto ad osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione degli incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011. È poi fatto comunque obbligo di dotare l’unità immobiliare di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di un adeguato numero di estintori portatili a norma di legge da posizionare in aree facilmente accessibili e visibili.
Il D.D.L. in esame prevede anche l’estensione della responsabilità per il pagamento dell’imposta o del contributo di soggiorno (attualmente prevista in capo al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, o che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi).
È previsto, in particolare, che tra i soggetti responsabili del pagamento dell’imposta o del contributo di soggiorno, rientrino anche quelli che svolgono attività di intermediazione immobiliare o di gestione di portali telematici, qualora incassino il canone o il corrispettivo, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
In pratica, sarebbero ritenuti responsabili dell’imposta o del contributo di soggiorno anche le agenzie immobiliari ed i portali telematici, compresi quelli che intervengono nella locazione turistica di strutture ricettive alberghieri o extra-alberghiere.
Da ultimo, è previsto l’obbligo in capo ai locatori di richiedere al Ministero del Turismo il Codice Identificativo Nazionale (CIN), che alimenterà la banca dati nazionali e, a regime, sostituirà i Codici Identificativi Regionali già rilasciati. La concessione in locazione turistica di un immobile privo del CIN comporterà l’applicazione di sanzioni da 800 a 8.000 euro.
Il CIN dovrà essere esposto all’ingresso dell’unità immobiliare ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione avranno l’obbligo di indicarlo negli annunci ovunque pubblicati.