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Il prossimo 31 ottobre 2023 scade il termine di presentazione del Modello 770/2023. Entro tale termine è possibile sanare, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, gli eventuali omessi o insufficienti versamenti delle ritenute relative all’anno 2022.
La regolarizzazione spontanea effettuata anteriormente alla presentazione della dichiarazione consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo (la sanzione ridotta è quindi pari al 3,75%). Oltre al pagamento della sanzione ridotta, il perfezionamento del ravvedimento operoso richiede il versamento delle ritenute omesse e degli interessi legali (in misura pari all’1,25% dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023).
Qualora, invece, la regolarizzazione spontanea sia effettuata entro il termine di presentazione del Modello 770/2024, ossia entro il 31 ottobre 2024, la sanzione ridotta è fissata in misura pari a 1/7 della sanzione minima (ossia, nella maggior misura del 4,29%).
Ai fini del versamento della sanzione ridotta, nel Modello F24 devono essere esposti i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 18/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate che, si ricorda, ha soppresso il generico codice tributo “8906”, da sempre utilizzato per versare tutte le sanzioni connesse al Modello 770, introducendo nuovi codici tributo, differenziati in base alla tipologia di ritenuta oggetto di ravvedimento (ritenuta su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi, redditi di capitale, addizionale regionale e comunale all’IRPEF, ecc.).
Ai fini del versamento della sanzione ridotta di 25 euro (1/10 del minimo), richiesta in caso di presentazione del Modello 770/2023 entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria (ossia, entro il 29 gennaio 2024), nel Modello F24 deve essere invece esposto il codice tributo “8911”, denominato “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”.