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Scade lunedì 9 ottobre il termine per il versamento del contributo dovuto dalle società cooperative per lo svolgimento dell’attività di vigilanza per il biennio 2023-2024.
Si ricorda che l’attività di vigilanza cooperativa è svolta dal Ministero, o da organi da esso delegati, al fine di accertare la conformità della gestione sociale alle disposizioni di legge ed a quelle contenute nello statuto, l’assenza di scopi di lucro nei limiti previsti dalla normativa vigente e l’effettivo perseguimento dello scopo mutualistico da parte degli enti cooperativi.
Con il Decreto 26 maggio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha determinato la misura del contributo per l’attività di vigilanza dovuto dalla società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalla società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.
Il Provvedimento del MIMIT ha confermato i medesimi importi del contributo e gli stessi scaglioni del precedente biennio 2021-2022, stabiliti dal D.M. 11 giugno 2021.
Gli scaglioni sono determinati sulla base dei seguenti parametri:
L’ammontare del contributo è calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 (ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022).
L’ammontare del contributo determinato in base ai citati parametri è aumentato:
Il pagamento del contributo non è dovuto dalle cooperative iscritte nel Registro delle Imprese dopo il 31 dicembre 2023.
Come indicato all’articolo 9 del D.M. 26 maggio 2023, il contributo deve essere versato entro novanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione è avvenuta sulla G.U. n. 159 del 10 luglio 2023, pertanto, il versamento avrebbe dovuto essere disposto entro l’8 ottobre 2023 che, cadendo di domenica, deve intendersi prorogato a lunedì 9 ottobre.
L’articolo 5 del D.M. precisa che le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione sono tenute a versare il contributo entro novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. In questo caso, la fascia contributiva si determina sulla base dei parametri rilevabili al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.
I soggetti che deliberano il proprio scioglimento entro il termine per il pagamento del contributo per il biennio 2023-2024, sono tenuti al pagamento del contributo minimo, ferma restando l’applicazione dell’eventuale maggiorazione.
Le modalità di versamento del contributo di vigilanza si differenziano a seconda dell’appartenenza del soggetto interessato alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo (le c.d. Centrali cooperative).
Per i soggetti iscritti a tali associazioni, i contributi dovuti sono versati alle associazioni di appartenenza, con le modalità stabilite dalle associazioni stesse (in genere tramite bonifico).
Per gli altri soggetti non iscritti alla Centrali cooperative, il contributo è invece di pertinenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e deve essere versato tramite il Modello F24, utilizzando i codici indicati dallo stesso D.M., ovvero:
In caso di omesso o tardivo versamento del contributo, trova applicazione la sanzione pari al 15% del contributo, diminuita al 5% in caso di versamento effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista. Inoltre, sulle somme versate tardivamente sono dovuti gli interessi legali maturati.
Nel caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento (31 dicembre 2024), i soggetti interessati possono essere cancellati dall’Albo nazionale degli enti cooperativi.
Tramite il Portale delle Cooperative[1] è possibile registrarsi e ottenere anche il Modello F24 precompilato.
[1] È possibile accedere al portale tramite questo link: https://cooperative.mise.gov.it/cooperative/presentation