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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 è stato pubblicato l’atteso D.L. n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe Fiscali”, contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Tra queste assume particolare rilievo la proroga al 30 novembre 2023 del termine per effettuare l’assegnazione e/o la cessione agevolata dei beni ai soci e la trasformazione agevolata in società semplice, nonché l’anticipo al 16 novembre 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei tax credit energia e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.
L’art. 1, D.L. n. 132/2023, accorda la proroga al 31 dicembre 2023 (contro il previgente termine del 30 settembre 2023) del termine di presentazione della domanda per beneficiare dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia pubblica concedibile dal Fondo garanzia prima casa di cui all’art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013, per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) accordati alle giovani coppie e ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché ai giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
L’accesso al Fondo garanzia prima casa, si ricorda, è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a 40.000 euro.
Con la modifica dell’art. 4, comma 3-quinquies, D.L. n. 51/2023, è disposta la proroga, dal 30 settembre al 15 novembre 2023, del termine per la rideterminazione del valore delle cripro attività. La Legge n. 197/2022 ha infatti previsto la possibilità di affrancare le cripto attività detenute alla data del 1° gennaio 2023, con il versamento di una imposta sostitutiva del 14%.
L’imposta sostitutiva può essere quindi versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2023, o in un massimo di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
L’art. 3, D.L. n. 132/2023, accorda la proroga al 31 ottobre 2023 del termine per il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo 4 luglio - 31 luglio 2023, da parte dei soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia, e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 (che ha riguardato alcune Province dell’Emilia-Romagna).
Non è prevista la restituzione delle somme che, in adempimento del dovuto, siano state eventualmente corrisposte per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero mediante ravvedimento.
L’art. 3, D.L. n. 132/2023, accorda la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 2023, del termine di cui all’art. 1, comma 100, Legge n. 197/2022, per l’assegnazione e/o la cessione agevolata ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in Pubblici registri, da parte delle società di persone e di capitali.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta deve essere quindi effettuato, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2023.
La proroga interessa anche la trasformazione agevolata in società semplice, prevista a favore delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili, ossia le c.d. immobiliari di gestione (la proroga non riguarda, invece, l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale).
Come noto, con Provvedimento 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito una specifica comunicazione per la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014, nel quadro RS (righi da 375 a 381) del Modello Redditi 2022 PF, da parte dei contribuenti in regime forfettario.
Al fine di coordinare tali esigenze informative con i principi in materia di concordato preventivo biennale recati dalla Legge n. 111/2023, contenente la Delega al Governo per la Riforma fiscale, l’art. 6, D.L. n. 132/2023, posticipa al 30 novembre 2024 il termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi all’anno 2021.
Trattandosi di una remissione in termini, si ritiene che in capo ai contribuenti destinatari della comunicazione che adempiono ai predetti obblighi informativi entro il 30 novembre 2024, non siano applicabili sanzioni, ferma restando l’obbligo di presentare il Modello Redditi 2022 PF integrativo.
In conclusione, si evidenzia che l’intervento del “Decreto Proroghe Fisco” non intacca l’obbligo dichiarativo, ed è quindi opportuno indicare le informazioni richieste dai righi da 375 a 381 di quadro RS nel Modello Redditi 2023 PF relativo al periodo d’imposta 2022.
A sorpresa, l’art. 7, D.L. n. 132/2023, anticipa al 16 novembre 2023 (contro il previgente termine del 31 dicembre 2023) il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo e al secondo trimestre 2023.
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Tipologia impresa |
1° trimestre 2023 |
2° trimestre 2023 |
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Imprese energivore |
Credito spettante: 45% |
Credito spettante: 20% |
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Codice tributo: 7010 |
Codice tributo: 7015 |
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Imprese non energivore |
Credito spettante: 35% |
Credito spettante: 10% |
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Codice tributo: 7011 |
Codice tributo: 7016 |
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Imprese non energivore |
Credito spettante: 45% |
Credito spettante: 20% |
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Codice tributo: 7012 |
Codice tributo: 7017 |
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Imprese non gasivore |
Credito spettante: 45% |
Credito spettante: 20% |
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Codice tributo: 7013 |
Codice tributo: 7018 |
Inoltre, il Decreto in esame anticipa al 16 novembre 2023 anche il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta da parte dei cessionari.
I crediti, infatti, possono essere ceduti, solo per l’intero importo, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore dei c.d. soggetti qualificati (ossia, banche e altri intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione).
Il Decreto non è invece intervenuto sul termine per effettuare la comunicazione di cessione dei crediti in esame, che resta dunque fissato al 18 dicembre 2023 (si ritiene comunque che anche tale termine sarà anticipato).