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Nell’ambito del D.L n. 132/2023, c.d. Decreto Proroghe Fisco, è stata accordata la proroga, al 30 novembre 2024, per comunicare le informazioni richieste ai contribuenti forfettari in relazione alla mancata indicazione, nel Modello Redditi 2022 PF, degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014, da esporre nei righi da 375 a 381 di quadro RS.
I contribuenti forfettari sono tenuti ad indicare, nel Modello Redditi PF, specifiche informazioni circa l’attività economica esercitata.
In particolare, gli esercenti attività di impresa devono compilare il quadro RS, righi da 375 a 381, indicando:
Gli esercenti attività di lavoro autonomo, invece, devono indicare l’ammontare delle spese sostenute per i servizi telefonici, compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e quelli per carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione degli autoveicoli.
Per espressa previsione normativa, da tali obblighi dichiarativi sono esclusi i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria.
Qualora non vi siano dati da comunicare, può essere barrata l’apposita casella RS382 del Modello Redditi PF.
Con Provvedimento 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali mettere a disposizione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che nel periodo d’imposta 2021 hanno applicato il regime forfettario, omettendo l’indicazione, nel Modello Redditi 2022 PF (righi da RS375 a RS381), degli elementi informativi obbligatori richiesti dall’art. 1, comma 73, Legge n. 190/2014.
A tali soggetti è stata quindi trasmessa una comunicazione di compliance, contenente l’invito a regolarizzare la mancata indicazione di tali elementi con la trasmissione di una dichiarazione integrativa ed il versamento della relativa sanzione ridotta, o segnalando all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
La richiesta avanzata dall’Agenzia delle Entrate ha suscitato aspre critiche da parte dei sindacati dei commercialisti, poiché nell’ambito del regime forfettario, gli elementi richiesti non assumono alcuna rilevanza fiscale (i contribuenti forfettari, infatti, non determinano il reddito imponibile analiticamente, ma con l’applicazione di un coefficiente di redditività). Tali informazioni, peraltro, sono spesso già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria.
Investito della questione, il Viceministro dell’Economia, Prof. Maurizio Leo, ha manifestato l’intenzione di posticipare l’adempimento dichiarativo. Nell’ambito del D.L n. 132/2023, c.d. Decreto Proroghe Fisco, è stato quindi posticipato all’anno prossimo il termine per regolarizzare la (supposta) violazione in esame.
In particolare, al fine di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfettario con i principi recati dalla Legge n. 111/2023 in materia di concordato preventivo biennale, il termine per la (eventuale) presentazione della dichiarazione integrativa è stato posticipato al 30 novembre 2024. Trattandosi di una vera e propria remissione in termini, si ritiene che non siano dovute sanzioni.
In conclusione, si evidenzia che l’intervento del Decreto Proroghe Fisco non intacca l’obbligo dichiarativo, ed è quindi opportuno indicare le informazioni richieste dai righi 375 a 381 di quadro RS nel Modello Redditi 2023 PF relativo al periodo d’imposta 2022.